§ 5.4.4 - Legge Regionale 27 ottobre 1972, n. 17.
Variazioni al Capitolo 8 del Bilancio 1972 - Contributi dello Stato per il finanziamento dei programmi Regionali di sviluppo.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 bilanci
Data:27/10/1972
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1972 è introdotta, al capitolo 8 "Contributo dello Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (legge [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 è introdotta, al capitolo 285 "Contributi per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.4.4 - Legge Regionale 27 ottobre 1972, n. 17. [1]

Variazioni al Capitolo 8 del Bilancio 1972 - Contributi dello Stato per il finanziamento dei programmi Regionali di sviluppo.

(B.U. 12 dicembre 1972, n. 17).

 

Art. 1.

     Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1972 è introdotta, al capitolo 8 "Contributo dello Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (legge 16.5.1970, n. 281)", la variazione in aumento di L. 700.000.000.

     Per effetto di tale variazione apportata all'attivo, lo ammontare complessivo dello stato di previsione risulta essere di L. 6.004.913.335.

 

     Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972 è introdotta, al capitolo 285 "Contributi per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali e per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti" in tutto il territorio della Regione, la variazione in aumento di L. 700.000.000.

     Per effetto di tale variazione apportata al passivo, lo ammontare complessivo dello stato di previsione risulta essere di L. 6.004.913.335.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.