§ 5.2.7 - R.R. 7 gennaio 2005, n. 1.
Regolamento per la determinazione dei termini entro i quali adottare i provvedimenti di competenza della Regione in materia di demanio marittimo a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 demanio e patrimonio
Data:07/01/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.
Art. 4.  Comunicazione dell'inizio del procedimento.
Art. 5.  Partecipazione al procedimento.
Art. 6.  Termine finale del procedimento.
Art. 7.  Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi.
Art. 8.  Responsabile del procedimento.
Art. 9.  Modificazioni del regolamento.
Art. 10.  Pubblicità.


§ 5.2.7 - R.R. 7 gennaio 2005, n. 1. [1]

Regolamento per la determinazione dei termini entro i quali adottare i provvedimenti di competenza della Regione in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreative.

(B.U. 15 gennaio 2005, n. 1).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, d'ufficio e ad istanza di parte, di competenza della Regione in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreative.

     2. I procedimenti di competenza della Regione in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreative devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, nella Tabella ''A" allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene la fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nell'allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine previsto di 30 (trenta) giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

     1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Regione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

     2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Regione, della richiesta o della proposta.

 

     Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.

     1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'istanza.

     2. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

     3. Ove l'istanza dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 30 (trenta) giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. In tutti i casi in cui la Regione richieda integrazioni, anche documentali, ad istanze e richieste di qualsiasi tipo e queste non vengano rese entro 90 (novanta) giorni, le istanze o richieste vengono considerate ritirate, venendo conseguentemente meno l'obbligo per la Regione di provvedere.

     4. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dal Testo Unico emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dal disposto di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 4. Comunicazione dell'inizio del procedimento.

     1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento nonché ai soggetti, individuati o formalmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma terzo della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nell'albo del Comune interessato e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie. anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

 

     Art. 5. Partecipazione al procedimento.

     1. Ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'Ufficio regionale del demanio marittimo sono rese note le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

     2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari ad un terzo di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

     3. Le memorie devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

 

     Art. 6. Termine finale del procedimento.

     1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale.

     2. I termini di cui al presente regolamento costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dal provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

 

     Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi.

     1. Qualora la Regione debba obbligatoriamente acquisire il parere di enti estranei alla stessa, il termine finale è sospeso per tutto il tempo necessario all'acquisizione del parere e ricomincia a decorrere dal momento in cui esso perviene all'Amministrazione regionale.

     2. Sono obbligatori e vincolanti i pareri da richiedersi ed ottenersi da parte di quegli Enti preposti alla tutela ambientale-paesaggistica-territoriale e della salute dei cittadini. Si considerano, altresì, obbligatori e vincolanti i pareri dell'Agenzia del demanio nel caso in cui si tratti di beni acquisiti dallo Stato o del rilascio di nuove concessioni di rilevante entità e quelli espressi dall'autorità competente sulla caratteristica della facile/difficile rimozione dell'opera.

     3. Per la definizione dell'iter istruttorio è sempre necessario acquisire la preventiva autorizzazione doganale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

     4. Nei casi in cui il parere non sia vincolante e questo non intervenga nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dello stesso, si applica l'articolo 542 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione ed il dirigente responsabile del procedimento può definire lo stesso indipendentemente dall'acquisizione del parere.

     5. Qualora il dirigente competente ad adottare l'atto finale del procedimento ritenga di discostarsi da un parere obbligatorio ma non vincolante reso nel termine stabilito, deve motivare le ragioni di pubblico interesse che giustifichino tale adozione.

 

     Art. 8. Responsabile del procedimento.

     1. Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

     2. Il dirigente può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, dandone comunicazione agli interessati.

     3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate all'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione di quanto previsto dal Testo Unico emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

     Art. 9. Modificazioni del regolamento.

     1. Entro 2 (due) anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni 3 (tre) anni, si procederà alla verifica dello stato di attuazione della normativa adottata ed eventualmente apportare, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

 

     Art. 10. Pubblicità.

     1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. La stessa forma e modalità è utilizzata per le successive modifiche ed integrazioni.

 

 

Tabella "A"

 

Elenco dei procedimenti di competenza della Regione in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreative

 

NUMERO D'ORDINE

PROCEDIMENTO

NORMA

TERMINE

1.

Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore a sei ma non a quindici anni e di quelle di durata non superiore al seennio che importino impianti di difficile rimozione.

Art. 36, comma 1 Cod. Nav.

150 gg.

2.

Rilascio dell'atto di concessione provvisoria.

Art. 10, comma 1 Reg. Cod. Nav.

120 gg.

3.

Rinnovo di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore a sei ma non a quindici anni e di quelle di durata non superiore al seennio che importino impianti di difficile rimozione.

Art. 36, comma 2 Reg. Cod. Nav.

60 gg.

4.

Variazione al contenuto della concessione di beni demaniali marittimi assentiti con contratto.

Art. 24 Reg. Cod. Nav.

150 gg.

5.

Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore a sei anni che non importino impianti di difficile rimozione.

Art. 36 Cod. Nav.

120 gg.

6.

Rinnovo di concessione di beni demaniali marittimi di durata non superiore a sei che non importino impianti di difficile rimozione.

Art. 36 Cod. Nav.

60 gg.

7.

Variazione al contenuto della concessione di beni demaniali marittimi assentiti con licenza.

Art. 24 Reg. Cod. Nav.

120 gg.

8.

Rilascio di concessione per atto formale di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione.

Art. 37 Cod. Nav.

150 gg.

9.

Rilascio di concessione per licenza di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione.

Art. 37 Cod. Nav.

120 gg.

10.

Rilascio di concessione di beni demaniali marittimi di durata superiore al seennio o che importino impianti di difficile sgombero per pubblica gara o licitazione privata.

Art. 37, comma 2 Cod. Nav.

150 gg.

11.

Anticipata occupazione di zone demaniali marittime.

Art. 38 Cod. Nav.

60 gg.

12.

Riduzione del canone ove l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi.

Art. 40 Cod. Nav.

120 gg.

13.

Autorizzazione a costruire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario sui beni demaniali.

Art. 41 Cod. Nav.

30 gg.

14.

Revoca parziale o totale di concessione demaniale marittima

Art. 42 Cod. Nav.

60 gg.

15.

Subingresso nella concessione demaniale marittima.

Art. 46 Cod. Nav.

60 gg.

16.

Redazione delle tabelle indicanti i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta di arena, alghe e altri materiali sono vietati e i luoghi nei quali l'estrazione e la raccolta possono essere fatte.

Art. 53 Reg. Cod. Nav.

120 gg.

17.

Rilascio di concessione per l'estrazione e la raccolta di arena e/o altri materiali.

Art. 51 Cod. Nav.

30 gg.

18.

Sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo.

Art. 54-55 Cod. Nav.

150 gg.

 


[1] Abrogato dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.