§ 5.1.22 - L.R. 6 dicembre 2010, n. 21.
«Modifica all'articolo 3, Comma 3, ed interpretazione autentica dell'articolo 6, Comma 2, della Legge Regionale 20 sgosto 2010, n. 16, avente ad [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 contabilità
Data:06/12/2010
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16)
Art. 2.  (Interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 5.1.22 - L.R. 6 dicembre 2010, n. 21.

«Modifica all'articolo 3, Comma 3, ed interpretazione autentica dell'articolo 6, Comma 2, della Legge Regionale 20 sgosto 2010, n. 16, avente ad oggetto "Misure di razionalizzazione della spesa regionale»

(B.U. 16 dicembre 2010, n. 36)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16)

1. All'articolo 3, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale), dopo le parole "non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera." aggiungere il seguente periodo: "Eventuali indennità corrisposte in misura fissa sono convertite in compensi mediante gettoni di presenza dell'importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera, fatta eccezione per i componenti ed il Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni le cui indennità in corso di corresponsione sono ridotte del dieci per cento.".

 

     Art. 2. (Interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16)

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2010 deve interpretarsi nel senso che tutte le commissioni temporanee, operanti presso il Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della stessa legge, comprese quelle istituite con atto non legislativo, cessano alla data del 31 dicembre 2010 e, sino a tale data, continuano ad operare.

2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2010 deve interpretarsi nel senso che il divieto di comportare aggravi di spesa a carico del bilancio regionale, ivi previsto, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.