§ 4.7.10 - L.R. 21 aprile 2008, n. 9.
Cimiteri per animali d'affezione.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.7 veterinaria
Data:21/04/2008
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Destinatari
Art. 3.  Autorizzazione
Art. 4.  Inumazione spoglie
Art. 5.  Riserva
Art. 6.  Norme di attuazione


§ 4.7.10 - L.R. 21 aprile 2008, n. 9.

Cimiteri per animali d'affezione.

(B.U. 30 aprile 2008, n. 9)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per l'istituzione di cimiteri per animali di affezione, al fine di garantire la tutela dell'igiene pubblica, la salute della comunità e dell'ambiente e consentire la continuità del rapporto affettivo con gli animali medesimi.

 

     Art. 2. Destinatari

1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione di piccola taglia, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

 

     Art. 3. Autorizzazione

1. I cimiteri possono essere istituiti e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati previa autorizzazione dell'autorità comunale secondo le procedure definite da apposito regolamento.

 

     Art. 4. Inumazione spoglie

1. Le spoglie di animali di cui all'art. 2 possono essere inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la possibilità di posa a terra di una targa lapidea di dimensioni massime di cm. 20x20, nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorità competente.

 

     Art. 5. Riserva

1. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

 

     Art. 6. Norme di attuazione

1. Le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni sono previste nell'apposito regolamento di cui all'art. 3.