Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.7 veterinaria |
Data: | 29/08/2006 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1 1. All'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 "Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina) è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
Art. 2. 1. All'articolo 6 della legge regionale n. 7/2005, nella rubrica, sono aggiunte le parole "o rifugio per cani". |
Art. 3. 1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 7/2005, alla lettera b), dopo le parole "privati, anche in forma associativa o cooperativa", sono aggiunte le parole "che non abbiano [...] |
Art. 4. 1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, come modificata ed integrata dalla presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento [...] |
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. |
§ 4.7.7 - L.R. 29 agosto 2006, n. 24.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 7, recante: 'Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina'.
(B.U. 1 settembre 2006, n. 25).
1. All'articolo 5 della
"6 bis. Il canile del capoluogo di regione può ricoverare un numero massimo di 750 cani, fatti salvi i requisiti tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge.".
1. All'articolo 6 della
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "canili comunali" aggiungere la parola "o".
1. All'articolo 9, comma 1, della
2. All'articolo 9, comma 2, della
3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della
4. Al comma 2 dell'articolo 9 della
5. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "Le associazioni protezionistiche" sono aggiunte le parole "ed i privati".
6. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "le associazioni protezionistiche di cui al comma 2" sono aggiunte le parole "ed i privati".
7. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, dopo le parole "le associazioni protezionistiche", sono aggiunte le parole "ed i privati".
8. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/ 2005, il secondo periodo è soppresso.
1. Nelle more dell'adeguamento del regolamento di attuazione della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.