§ 4.5.4 - Legge Regionale 3 agosto 1981, n. 16.
Interpretazione autentica del 1° comma dell'art. 11 della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.5 musei e biblioteche
Data:03/08/1981
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37, recante norme di attuazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616, è da interpretarsi nel senso [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della [...]


§ 4.5.4 - Legge Regionale 3 agosto 1981, n. 16.

Interpretazione autentica del 1° comma dell'art. 11 della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37.

(B.U. n. 16 del 14 agosto 1981).

 

Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37, recante norme di attuazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616, è da interpretarsi nel senso che il personale da esso contemplato viene confermato nello stato giuridico, nel trattamento economico e nell'assegnazione ai Comuni presso i quali era in servizio nel 1977-1978 e sarà ammesso al concorso riservato previsto dal 3° e 4° comma dell'art. 11 citato, qualora nell'anno 1979 ovvero nell'anno 1980 non abbia cessato di esercitare le funzioni a seguito di implicita rinuncia.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.