§ 4.5.2 - Legge Regionale 2 maggio 1979, n. 16.
Norme per l'attuazione degli articoli 47 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.5 musei e biblioteche
Data:02/05/1979
Numero:16


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina il trasferimento ai Comuni dei Centri di Lettura stabili e mobili, dei Centri Sociali di Educazione Permanente, delle Biblioteche popolari ed altri servizi [...]
Art. 2.      I beni in dotazione delle biblioteche popolari, dei Centri Sociali di Educazione Permanente, dei Centri di Lettura stabili e mobili nonchè degli altri servizi e uffici di cui al 2° comma [...]
Art. 3.      Il personale di ruolo e a tempo indeterminato dei suddetti centri è trasferito, a domanda, al Comune già sede di uno dei servizi di cui al precedente articolo 1 e sarà utilizzato nello [...]
Art. 4.      I beni e le attrezzature dei Centri dei servizi culturali di Campobasso e Isernia, previ opportuni accordi con le locali amministrazioni comunali, sono trasferiti ai Comuni nei quali si trovano.
Art. 5.      Il personale regionale in servizio presso i Centri di cui all'articolo precedente ha facoltà di optare, previo assenso della Regione e del Comune, per il trasferimento al Comune entro e non [...]
Art. 6.      Per lo svolgimento delle attività di educazione permanente per mezzo delle strutture indicate negli articoli 2 e 4, i Comuni terranno conto delle indicazioni e delle proposte dei Distretti [...]
Art. 7.      Per assicurare la continuità nella gestione dell'attività e dei servizi del sistema bibliotecario dell'Alto Sangro, il Presidente della Regione, su proposta della Giunta Regionale, potrà [...]
Art. 8.      La Regione Molise concede per l'anno 1979 contributi straordinari per la riorganizzazione e la gestione dei servizi di cui alla presente legge, già di competenza dell'amministrazione scolastica [...]
Art. 9.      Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, si farà fronte per l'anno 1979 con l'iscrizione in bilancio, al Tit. I, Sez. 2, Rub. 4. Sett. 2, del nuovo Capitolo di spesa n. [...]
Art. 10.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello [...]


§ 4.5.2 - Legge Regionale 2 maggio 1979, n. 16.

Norme per l'attuazione degli articoli 47 e 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

(B.U. n. 9 del 16 maggio 1979).

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina il trasferimento ai Comuni dei Centri di Lettura stabili e mobili, dei Centri Sociali di Educazione Permanente, delle Biblioteche popolari ed altri servizi culturali, già di competenza dell'amministrazione scolastica statale, al fine di assicurare la continuità di detti servizi per il corrente anno e comunque fino all'emanazione di una legge di riforma del settore e di delimitazione degli ambiti territoriali per la gestione dei servizi bibliotecari.

 

     Art. 2.

     I beni in dotazione delle biblioteche popolari, dei Centri Sociali di Educazione Permanente, dei Centri di Lettura stabili e mobili nonchè degli altri servizi e uffici di cui al 2° comma dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferiti ai Comuni nel cui territorio detti servizi hanno sede.

     La consistenza dei beni e delle attrezzature dei servizi bibliotecari sopra elencati sarà accertata, in contraddittorio, da un funzionario dell'amministrazione statale competente e dall'Amministrazione comunale interessata, alla presenza di un funzionario designato dal Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 3.

     Il personale di ruolo e a tempo indeterminato dei suddetti centri è trasferito, a domanda, al Comune già sede di uno dei servizi di cui al precedente articolo 1 e sarà utilizzato nello svolgimento delle attività trasferite.

     Il personale non di ruolo, a tempo determinato, in servizio all'anno scolastico 1977-1978 con diritto alla riconferma è assegnato ai Comuni sedi del servizio ed è utilizzato per lo svolgimento delle suddette attività con le stesse modalità e nei limiti del rapporto di lavoro precedente.

 

     Art. 4.

     I beni e le attrezzature dei Centri dei servizi culturali di Campobasso e Isernia, previ opportuni accordi con le locali amministrazioni comunali, sono trasferiti ai Comuni nei quali si trovano.

 

     Art. 5.

     Il personale regionale in servizio presso i Centri di cui all'articolo precedente ha facoltà di optare, previo assenso della Regione e del Comune, per il trasferimento al Comune entro e non oltre il 31 dicembre 1979.

 

     Art. 6.

     Per lo svolgimento delle attività di educazione permanente per mezzo delle strutture indicate negli articoli 2 e 4, i Comuni terranno conto delle indicazioni e delle proposte dei Distretti Scolastici.

 

     Art. 7.

     Per assicurare la continuità nella gestione dell'attività e dei servizi del sistema bibliotecario dell'Alto Sangro, il Presidente della Regione, su proposta della Giunta Regionale, potrà procedere ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 8.

     La Regione Molise concede per l'anno 1979 contributi straordinari per la riorganizzazione e la gestione dei servizi di cui alla presente legge, già di competenza dell'amministrazione scolastica statale.

     Il piano degli interventi è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale e sulla base di elementi raccolti dal competente settore dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

 

     Art. 9.

     Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, si farà fronte per l'anno 1979 con l'iscrizione in bilancio, al Tit. I, Sez. 2, Rub. 4. Sett. 2, del nuovo Capitolo di spesa n. 15910 "Fondi da trasferire agli Enti Locali per l'attuazione delle funzioni amministrative previste dagli articoli 47 e 49 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977", con stanziamento di competenza ed una dotazione di cassa di L. 250.000.000 (duecentocinquantamilioni), previe analoghe riduzioni del Capitolo di spesa n. 55200.

 

     Art. 10.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.