§ 4.4.10 - Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20.
Interventi a favore degli studenti affetti da patologie che non consentono la frequenza dei corsi di studio.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.4 assistenza scolastica
Data:24/03/2000
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).


§ 4.4.10 - Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20.

Interventi a favore degli studenti affetti da patologie che non consentono la frequenza dei corsi di studio.

(B.U. n. 7 del 1 aprile 2000).

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     1. La Regione, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio in ogni ordine e grado dell'istruzione, adotta interventi a favore di studenti affetti da patologie immunodeficitarie che non consentono la normale frequenza dei corsi di studio e l'inserimento nelle strutture scolastiche della scuola dell'obbligo.

 

     Art. 2. (Interventi).

     1. Gli interventi consistono nell'erogazione di contributi alle scuole presso le quali sono iscritti gli studenti che presentano le patologie di cui all'articolo 1.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono distintamente quantificati dalla Giunta regionale in misura idonea a coprire le spese sostenute dalla locale Istituzione scolastica per l'erogazione a domicilio del servizio di istruzione secondo i programmi adottati.

     3. Le Istituzioni scolastiche interessate fanno domanda all'Assessorato regionale all'Istruzione, il quale provvede, entro trenta giorni, agli adempimenti istruttori compresi i necessari accertamenti in ordine all'effettiva necessità del beneficio da parte dello studente.

     4. Le modalità di dettaglio per l'espletamento dell'istruttoria sono stabilite con proprio atto dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà mediante istituzione di appositi capitoli di spesa con legge approvativa o di variazione di bilancio.

     2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.

 

 


[1] Articolo così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 29 aprile 2000, n. 9.