§ 4.3.22 - Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 44.
Interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:22/12/1999
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Individuazione dei beni e criteri per il recupero).
Art. 3.  (Contributi regionali).
Art. 4.  (Ammontare dei contributi e criteri per la concessione).
Art. 5.  (Domande di contributo).
Art. 6.  (Realizzazione delle opere).
Art. 7.  (Norma finanziaria).
Art. 8.  (Dichiarazione di urgenza).


§ 4.3.22 - Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 44.

Interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana.

(B.U. n. 25 del 31 dicembre 1999).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Molise, mediante gli interventi previsti dalla presente legge, promuove la valorizzazione, quale bene storico-culturale e paesistico-ambientale, della tradizione dei trabucchi della costa molisana favorendo il recupero di quelli esistenti e la realizzazione di nuovi trabucchi anche fluviali e lacuali con tipologia in legno e nel rispetto della loro funzione tipica, in armonia con il paesaggio e l'ambiente.

 

     Art. 2. (Individuazione dei beni e criteri per il recupero).

     1. La Regione, in collaborazione con i competenti organi periferici del Ministero dei beni culturali e ambientali, censisce in apposito elenco i trabucchi e i loro rispettivi siti evidenziando per ciascun trabucco ogni elemento di rilievo storico, culturale e paesistico, lo stato di conservazione, gli interventi conservativi necessari ed i presunti relativi oneri, la proprietà, l'utilizzo in atto e l'esistenza di eventuali vincoli.

     2. In relazione alle risultanze di cui all'elenco previsto al comma 1, la Regione, previa intesa con i competenti organi periferici del Ministero dei beni culturali e ambientali, predispone criteri per il recupero dei trabucchi esistenti e per la realizzazione di nuovi come definiti nel precedente articolo 1.

     3. L'elenco di cui al comma 1 viene approvato dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è soggetto ad aggiornamento.

 

     Art. 3. (Contributi regionali).

     1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi in conto capitale per interventi di restauro e per nuove realizzazioni di trabucchi come definiti nell'articolo 1.

     2. Sono ammessi a contribuzione sia i restauri volti al mantenimento sia quelli volti al conseguimento della agibilità funzionale del manufatto.

 

     Art. 4. (Ammontare dei contributi e criteri per la concessione).

     1. I contributi sono concessi in misura non superiore al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, tenendo conto dell'individuazione e dei criteri di cui all'articolo 2 e previo accertamento che l'intervento proposto corrisponda alle finalità indicate nell'articolo 1 [1].

     2. Le istanze presentate vengono esaminate ed ordinate in graduatoria da un'apposita commissione nominata dalla Giunta Regionale, composta da un rappresentante della Sovrintendenza, da un rappresentante della Capitaneria di Porto, dall'assessore competente o da un suo delegato che la presiede, da un rappresentante designato dall'UPI del Molise.

     2-bis. La partecipazione alle sedute della commissione è onorifica. A ciascun componente della commissione, che non sia dipendente regionale, è corrisposto il solo rimborso delle spese di trasferta, nella misura prevista per i funzionari regionali [2].

 

     Art. 5. (Domande di contributo).

     1. Le domande di contributo vengono presentate alla Giunta Regionale corredate da adeguata progettazione, dalla documentazione della spesa e da tutti gli atti abilitativi previsti dalla legislazione vigente.

 

     Art. 6. (Realizzazione delle opere).

     1. I progetti ammessi a sovvenzione devono essere realizzati entro due anni dall'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

     2. I soggetti interessati devono comunicare alla Giunta Regionale l'avvenuta realizzazione delle opere finanziate entro 60 giorni dal termine dei lavori.

 

     Art. 7. (Norma finanziaria).

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificata - per l'esercizio finanziario 1999 - in Lire 50.000.000, si provvede con il prelievo di pari importo dalla competenza e dalla cassa del Capitolo di spesa n. 54500 denominato: "Fondo di riserva per le spese impreviste".

     2. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 1999, nella Sezione n. 2, Rubrica n. 4, Settore n. 1, è istituito il seguente nuovo Capitolo n. 15410: "Oneri per il finanziamento di interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana", con una dotazione di competenza e di cassa di Lire 50.000.000.

     3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive leggi di Bilancio.

 

     Art. 8. (Dichiarazione di urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

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[1] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.

[2] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.