§ 4.3.20 - Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 22.
Grande Giubileo del 2000 - Programma di interventi nel Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.3 cultura e istruzione
Data:30/06/1999
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Concessione contributi.
Art. 3.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Procedure d'urgenza.


§ 4.3.20 - Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 22. [1]

Grande Giubileo del 2000 - Programma di interventi nel Molise.

(B.U. n. 12 del 1 luglio 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Molise, nell'ambito delle strategie volte a pubblicizzare, a livello nazionale ed internazionale, il suo territorio, e nell'intento di favorire, in occasione del Grande Giubileo del 2000, la conoscenza della cultura religiosa, tradizionale e folcloristica, con la presente legge promuove la concessione di contributi tesi a comunicare il messaggio di arte, cultura e di fede degli artisti molisani.

 

     Art. 2. Concessione contributi.

     Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1, sono concessi i seguenti contributi:

     1) Al Comune di Campobasso un contributo in conto capitale di £. 200.000.000 per le spese di organizzazione della sfilata dei Misteri a Roma, in programma dal 25 al 27 giugno 1999.

     I contributi sono finalizzati a finanziare le spese organizzative in generale e le manifestazioni collaterali.

     2) Alla Pontificia Fonderia MARINELLI di Agnone un contributo in conto capitale di £. 410.000.000 per la realizzazione della "Campana del Giubileo dell'anno 2000", omaggio della Regione Molise a S.S. Giovanni Paolo II, quale testimonianza del popolo molisano del messaggio universale di pace del Giubileo.

 

     Art. 3. Modalità di erogazione dei contributi.

     1. I contributi in conto capitale, così come determinati all'Art. 2, saranno liquidati a favore dei beneficiari dall'Assessorato al Turismo, con le seguenti modalità:

     a) acconto del 60 per cento entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

     b) saldo previa presentazione da parte dei beneficiari interessati del rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle rispettive manifestazioni.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'esercizio finanziario 1999 in £. 610.000.000, si fa fronte con i fondi iscritti al capitolo di spesa n. 55400 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale vengono apportate le seguenti variazioni:

     Sezione 05 - Rubrica n. 16 - Settore 02.

     Nuovi capitoli:

     Capitolo n. 53610 - Contributo in conto capitale al Comune di Campobasso per le spese di organizzazione della sfilata dei Misteri a Roma, in programma dal 25 giugno al 27 giugno 1999 - con una dotazione di competenza e di cassa di £. 200.000.000.

     Capitolo n. 53620 - Contributo in conto capitale alla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone, per la realizzazione della "Campana del Giubileo dell'anno 2000" - con una dotazione di competenza e di cassa di £. 410.000.000.

     Dal capitolo n. 55400 della spesa - Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese di investimento per ulteriori piani di sviluppo) - si preleva la complessiva somma di £. 610.000.000 dalla dotazione di competenza e di cassa.

 

     Art. 5. Procedure d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.