§ 4.2.33 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 36.
Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, ad oggetto: 'Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche'.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:23/12/2004
Numero:36


Sommario
Art. 1.       1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, ad oggetto: "Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche", l'ultimo periodo è così sostituito: [...]
Art. 2.      1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, ad oggetto: "Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche" è così modificato:
Art. 3.      1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 4.2.33 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, ad oggetto: 'Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche'.

(B.U. 31 dicembre 2004, n. 29).

 

Art. 1.

     1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, ad oggetto: "Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche", l'ultimo periodo è così sostituito: "Devono, altresì, rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza".

 

     Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, ad oggetto: "Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche" è così modificato:

<<1. La Regione concede contributi finanziari per la costruzione e la ristrutturazione dei locali da destinare a ludoteche nonché per la gestione dei servizi rispettivamente nella misura da stabilire con successivo regolamento, ai soggetti interessati di cui all'art. 1 con priorità per i Comuni montani>>.

     2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 29, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati a fornire regolare e formale rendicontazione delle spese sostenute".

 

     Art. 3.

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.