§ 4.2.18 - Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 29.
Contributo finanziario una tantum alla trasmissione televisiva "Trenta ore per la vita".


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.2 assistenza sociale e beneficenza pubblica
Data:05/12/1997
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Al fine di sostenere progetti di ricerca e assistenza per l'infanzia disagiata, la Regione Molise contribuisce finanziariamente alla realizzazione della trasmissione televisiva "Trenta ore per [...]
Art. 2.      E' concesso - per le finalità di cui al precedente articolo - un contributo una tantum all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Molise di L. 176.500.000 + IVA.
Art. 3.      Il contributo, in conto capitale, nella misura di cui all'art. 2 è liquidato a cura dell'Assessorato Regionale alla Sanità e Sicurezza Sociale in favore della predetta Unione, previa [...]
Art. 4.  L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato in L. 210.035.000.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.2.18 - Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 29. [1]

Contributo finanziario una tantum alla trasmissione televisiva "Trenta ore per la vita".

(B.U. n. 24 del 16 dicembre 1997).

 

Art. 1.

     Al fine di sostenere progetti di ricerca e assistenza per l'infanzia disagiata, la Regione Molise contribuisce finanziariamente alla realizzazione della trasmissione televisiva "Trenta ore per la vita" prodotta dalla Triangle Production S.r.l. di Roma.

 

     Art. 2.

     E' concesso - per le finalità di cui al precedente articolo - un contributo una tantum all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Molise di L. 176.500.000 + IVA.

 

     Art. 3.

     Il contributo, in conto capitale, nella misura di cui all'art. 2 è liquidato a cura dell'Assessorato Regionale alla Sanità e Sicurezza Sociale in favore della predetta Unione, previa attestazione da parte della stessa della realizzazione del programma secondo le modalità e le condizioni offerte dalla Triangle Production S.r.l. di Roma.

 

     Art. 4. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è quantificato in L. 210.035.000.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997 è apportata la seguente variazione:

     Nella Rubrica 11 - Sezione 3 è iscritto il nuovo capitolo n. 39480 «Contributo una tantum in conto capitale all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Molise per la realizzazione della trasmissione televisiva "Trenta ore per la vita" al fine di sostenere progetti di ricerca e assistenza per l'infanzia disagiata» con una dotazione di competenza e di cassa di L. 210.035.000 previa riduzione delle competenze e casse ai Capitoli n. 4305 per L. 110.035.000 e al Capitolo n. 40300 per Lire 100.000.000.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.