§ 4.1.101 - L.R. 4 agosto 2009, n. 21.
Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18, recante: 'Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:04/08/2009
Numero:21


Sommario
Art. 1. 1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 24 giugno 2008, n. 18, è inserito il seguente:
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 4.1.101 - L.R. 4 agosto 2009, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18, recante: 'Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie puhbliche e private'

(B.U. 14 agosto 2009, n. 18)

 

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 24 giugno 2008, n. 18, è inserito il seguente:

'Art. 25 bis. Condizioni e requisiti per la stipulazione degli accordi contrattuali e dei contratti con i soggetti privati accreditati

1. I soggetti privati accreditati, per accedere agli accordi contrattuali ed ai contratti per l'erogazione di prestazioni sanitarie, devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi di qualità, professionalità e correttezza.

2. Per la stipulazione annuale degli accordi contrattuali e dei contratti di valore superiore a 200.000,00 euro i soggetti privati accreditati devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica, tecnica ed organizzativa mediante:

a) idonee referenze bancarie ed eventuale documentazione relativa al fatturato;

b) indicazione del personale sanitario e del personale dirigenziale, nonché dei soggetti concretamente responsabili della prestazione dei servizi sanitari;

c) documentazione attestante la regolarità della corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente, nonché la relativa regolarità contributiva;

d) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentirne l'individuazione e la rintracciabilità, delle misure adottate per garantire la qualità delle prestazioni sanitarie, nonché degli strumenti disponibili.

3. La perdita, in corso di esecuzione del contratto, dei requisiti accertati ai sensi del comma 2 o l'accertamento dell'inadeguatezza organizzativa della struttura sanitaria comportano, previa contestazione delle inadempienze e fissazione di un termine per regolarizzare, la risoluzione di diritto del contratto, la sospensione dell'accreditamento e l'avvio delle procedure per il subentro nell'erogazione delle prestazioni di altro soggetto accreditato. Il soggetto subentrante assicura il rispetto della normativa di tutela dei lavoratori e della contrattazione collettiva nazionale di categoria'.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.