Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 06/11/2002 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Principi ed obiettivi. |
Art. 2. Interventi prioritari. |
Art. 3. Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) nella Regione Molise. |
Art. 4. Compiti e funzioni dei DSM regionali. |
Art. 5. Dotazione di organico del DSM. |
Art. 6. Direzione del DSM. |
Art. 7. Il Comitato di dipartimento. |
Art. 8. Strutture del Dipartimento de Salute Mentale. |
Art. 9. Gli ex Centri di Recupero Psichiatrico. |
Art. 10. L'Unità Territoriale de Salute Mentale (UTSM). |
Art. 11. Principi di gestione del DSM. |
Art. 12. Comitato regionale per la promozione e la tutela della salute mentale. |
Art. 13. Disposizioni transitorie. |
Art. 14. Abrogazione di norme. |
Art. 15. Disposizioni finali. |
§ 4.1.69 - L.R. 6 novembre 2002, n. 30.
Tutela della salute mentale.
(B.U. n. 24 del 16 novembre 2002).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Principi ed obiettivi.
1. La presente legge disciplina tutte le attività relative alla promozione e tutela della salute mentale nella Regione Molise, gli aspetti organizzativi delle strutture , le loro funzioni e verifiche, al fine di raggiungere gli "obiettivi di salute" definiti dal piano Sanitario Nazionale, dal Piano Sanitario Regionale, dai Progetti-obiettivo sulla salute mentale e da ogni atto previsto dalle normative nazionali e regionali.
2. I principi ed obiettivi di questa legge sono fondati sugli orientamenti culturali e scientifici della psichiatria di comunità promossa dall'OMS e sulle raccomandazioni, in tema d'organizzazione dei servizi alla persona, del Comitato Nazionale di Bioetica.
3. La presente legge pertanto si propone di:
a) promuovere la salute mentale nell'intero ciclo di vita della persona, con la partecipazione attiva anche ai programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria e sociale svolti dalle Aziende Sanitarie Locali e/o dalle pubbliche amministrazioni, dando priorità alle situazioni riconosciute a rischio sia personali che sociali (età evolutiva, anziani, condizioni lavorative di particolare disagio, popolazione di recente immigrazione, condizioni di isolamento sociale, emarginazione sociale);
b) individuare precocemente le situazioni di disagio dell'individuo e dei gruppi di popolazione a rischio;
c) offrire adeguate risposte a tutte le persone che soffrano di disturbi mentali di qualsiasi tipo e gravità, dando priorità agli interventi a favore dei disturbi mentali più gravi, alle fasce sociali più deboli , alla popolazione di recente immigrazzione alla popolazione giovane attraverso l'individuazione precoce delle situazioni dei disagio e di disturbo mentale e l'attivazione di interventi diagnostici e terapeutici tempestivi ed idonei;
d) salvaguardare la qualità della vita del paziente, dei familiari e della rete sociale d'appartenenza;
e) evitare la cronicizzazione dei disturbi mentali e l'emarginazione sociale dei pazienti e/o dei loro familiari.
Art. 2. Interventi prioritari.
1. La Regione le AA.SS.LL. e gli altri Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze in temi d'interventi e servizi sociali, oltre a stipulare "patti per la salute mentale" (tra attori sanitari e sociali, pubblici e privati ) per la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio , concorrono con proprie risorse finalizzate ad ogni iniziativa utile a:
a) destinare sedi appropriate per l'immediata realizzazione di tutte le strutture dipartimentali di cui al successivo art. 8;
b) sviluppare l'attività territoriale attraverso la creazione, entro e non oltre i tre mesi dall'approvazione della presente legge, dei Centri di salute mentale per ogni Dipartimento di Salute Mentale;
c) potenziare l'attività territoriale attivando contestualmente la semiresidenzialità mediante la creazione di Centri Diurni;
d) attivare programmi specifici per iniziative di formazione, tirocini di lavoro, per favorire l'inserimento lavorativo e per la creazione di nuove cooperative sociali di tipo B, per il potenziamento imprenditoriale di quelle già esistenti e per l'utilizzazione di fondi comunitari destinati a tale scopo;
e) riservare per ogni DSM una quota del budget al finanziamento, in relazione ad obiettivi individuali nelle linee guida emanate dalla Giunta regionale, di cooperative sociali di tipo B;
f) attivare programmi di aiuto e sostegno alle famiglie attraverso specifici progetti, la costituzione ed il funzionamento delle consulte dipartimentali, la partecipazione delle Associazioni dei familiari a tutte le iniziative regionali ed aziendali inerenti aspetti di programmazione e valutazione in ambito della salute mentale;
g) attivare presso ogni Dipartimento di Salute Mentale iniziative e strategie di promozione e sostegno di gruppi di mutuo-auto-aiuto formati da utenti e/o familiari dei sofferenti psichici, di associazioni di utenti e di familiari con l'obiettivo generale di ridurre il carico familiare, migliorare la qualità di vita dell'intero nucleo familiare, evitare meccanismi di emarginazione o espulsione dal nucleo familiare o dai processi lavorativi;
h) attivare programmi di informazione rivolti alla popolazione generale, alla popolazione scolastica, alle istituzioni, ai professionisti ed alle categorie dei cittadini che hanno un ruolo strategico nella società (medici di medicina generale, insegnanti, vigili urbani, forze di polizia, operatori sociali) per promuovere campagne di prevenzione, per diminuire i pregiudizi sulla malattia mentale, per favorire atteggiamenti di accettazione ed integrazione sociale, evitare fenomeni espulsivi, facilitare l'accesso mirato ai servizi di salute mentale;
i) attivare programmi specifici per la tutela della salute mentale della popolazione in stato di detenzione;
j) istituire una borsa-lavoro per ogni 10.000 residenti nei DSM, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei pazienti presso Associazioni ed Enti pubblici o privati operanti sul territorio regionale;
k) garantire il diritto alla casa anche destinando quote di alloggi di edilizia popolare.
TITOLO II
IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Art. 3. Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) nella Regione Molise.
1. Il modello organizzativo basilare ed unitario per la promozione e la tutela della salute mentale nella Regione Molise o il Dipartimento di Salute Mentale in tutto (DSM) . Le strutture, le attività e le funzioni dei DSM regionali e dei loro operatori concorrono alla promozione, prevenzione, cura e riabilitazione della salute mentale in tutto il territorio regionale.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le AA.SS.LL. istituiscono, ove mancanti, a Campobasso, Isernia e Termoli, il Dipartimento di Salute Mentale secondo le direttive previste dai successivi articoli. La mancata attivazione del DSM secondo i principi degli articoli della presente legge, costituisce grave inadempienza e quindi violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione. La Giunta Regionale fornirà alle AA.SS.LL. le linee guida per il funzionamento del DSM.
3. Il DSM di Isernia assicura l'assistenza psichiatrica anche alla A.S.L. "ALTO MOLISE" di Agnone, secondo accordi contrattuali definiti dai rispettivi direttori generali con il parere consultivo del direttore del DSM.
Art. 4. Compiti e funzioni dei DSM regionali.
1. Il DSM è organo di coordinamento che garantisce l'unitarietà degli interventi e l'integrazione di tutti i servizi di salute mentale del bacino di utenza di ogni A.S.L. di pertinenza.
2. Il DSM deve realizzare programmi di intervento atti a privilegiare le soluzioni extra ospedaliere, la continuità terapeutica, l'integrazione dei pazienti nel tessuto sociale.
3. Il DSM deve rendere operanti collegamenti ed intese con il Distretto Sanitario di Base, con il Dipartimento di Prevenzione e con gli altri servizi confinanti (SERT, medicina di base, medicina scolastica, servizio di comunità assistenziale e 118, consultorio familiare, servizi sociali, servizi di neuropsichiatria infantile, servizi geriatrici).
Art. 5. Dotazione di organico del DSM.
1. Il DSM ha un'unica pianta organica, al fine di favorire la comunità terapeutica e l'unitarietà degli interventi, di constatare i fenomeni di abbandono dell'utenza, di favorire l'integrazione delle professionalità, di attuare la mobilità interna al DSM come arricchimento professionale.
2. Ogni DSM ha il seguente personale in organico:
a) 1 Psichiatra ogni 10.000 abitanti oltre al primario direttore del DSM;
b) 1 Psicologo ogni 30.000 abitanti;
c) 1 Sociologo;
d) 1 Assistente Sociale ogni 30.000 abitanti;
e) 3 Infermieri ogni 10.000 abitanti;
f) 1 Caposala;
g) 1 Amministrativo ogni 50.000 abitanti
h) 1 Operatore Sanitario Ausiliario ogni 20.000 abitanti.
3. Il Direttore del DSM, in accordo con la Direzione Generale della A.S.L., definisce ed esplicita le politiche di gestione delle risorse umane anche in rapporto agli obiettivi economici e strategici assegnati.
4. Tutti gli operatori del SDM garantiscono l'unitarietà degli interventi, la comunità terapeutica e la tutela della salute mentale in tutte le strutture dipartimentali, ospedaliere ed extra-ospedaliere, di cui all'art. 8 della presente legge.Gli psichiatrici del DSM assicurano la continuità assistenziale mediante la pronta disponibilità effettuata presso il Pronto soccorso del Proprio ospedale.
5. Eventuali altri profili professionali necessari ai fini dell'accreditamento istituzionale (terapisti della riabilitazione psichiatra e psicosociale, terapisti occupazionali , educatori) sono assicurati dalle cooperative che gestiscono le Comunità di Riabilitazione Psicosociale di cui al successivo art. 9.
Art. 6. Direzione del DSM.
1. La direzione del DSM è affidata dal Direttore Generale della A.S.L. ad uno degli psichiatri dirigenti, in accordo con il
2. Il direttore del DSM risponde alla Direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione in relazione alle risorse assegnate.
3. Il Direttore del DSM:
a) assicura il coordinamento tecnico-organizzativo di strutture, funzioni ed attività dipartimentali;
b) è responsabile della gestione economica dipartimentale e delle risorse assegnate;
c) garantisce la promozione e verifica degli interventi preventivi, la presa in carico dei pazienti gravi, la continuità assistenziale, l'attività del nucleo di valutazione, e Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ), la realizzazione del Sistema Informativo Dipartimentale (SID), la valutazione dei risultati e ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dai regolamenti e dall'atto aziendale.
Art. 7. Il Comitato di dipartimento.
1. Il direttore di dipartimento, con ruolo decisionale ed esecutivo, presiede il comitato di dipartimento con funzioni propositive e consultive.
2. Il comitato di dipartimento è costituito e svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, dai regolamenti e dall'atto aziendale.
3. Il comitato si dota di un regolamento interno, in accordo con la direzione Generale della A.S.L. e in applicazione della presente legge.
TITOLO III
LE STRUTTURE DEL DSM
Art. 8. Strutture del Dipartimento de Salute Mentale.
1. Per ogni DSM lo standard minimo di strutture (con funzioni definitive dalla vigente normativa) è il seguente:
a) Il Centro Salute Mentale, collocato tendenzialmente in una sede esterna all'ospedale, è il fulcro dell'assistenza programmata per le azioni di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale. E' aperto, per interventi ambulatoriali, e/o domiciliari, 12 ore al giorno nei giorni feriali;
b) il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, collocato presso gli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli, con 15 posti letto, per degenze ordinarie e in Trattamento Sanitario Obbligatorio, quest'ultimo attuato dal Servizio di Emergenza Sanitaria del 118;
c) il Day Hospital, per prestazioni diagnostiche e terapeutiche a breve e medio termine, con apertura di otto ore al giorno;
d) il Centro Diurno, struttura territoriale con funzioni terapeutico-riabilitative ed apertura di otto ore al giorno nei giorni feriali;
e) gli Ambulatori clinici decentrati, istituiti dal DSM in relazione alle esigenze territoriali;
f) le Strutture Residenziali ad alta attività terapeutico-socio-riabilitativa di medio o prolungato periodo definito (ex "Centri di Recupero Psichiatrico"), con presenza di personale nelle 24 ore;
g) le Strutture Residenziali a bassa attività terapeutico-socio-riabilitativa con presenza di personale per 12 ore, eventualmente ubicate anche presso le strutture Residenziali ad alta attività terapeutico-socioriabilitativa, per l'assistenza di 20 pazienti per ogni DSM;
h) Le Strutture Residenziali a bassa attività terapeutico-socio-riabilitativa con presenza di personale a fasce orarie, e/o i Gruppi-Appartamento, per l'attuazione di programmi di reinserimento sociale e lavorativo.
Art. 9. Gli ex Centri di Recupero Psichiatrico.
1. I 14 Centri di Recupero Psichiatrico già esistenti nella Regione Molise, ora definiti dall'art. 8, comma 1, lettera f), sono denominati Comunità di Riabilitazione Psicosociale (CRP), per le prestazioni assistenziali socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
2. Nelle more della riorganizzazione delle attività di tutela della salute mentale secondo le disposizioni della presente legge e dei successivi provvedimenti applicativi, l'affidamento dei servizi di competenza è confermato agli attuali gestori degli ex Centri di Recupero Psichiatrico sino al 31 dicembre 2005.
3. Ciascun CPR, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal
4. Se i requisiti lo consentono, ogni CPR può avere altri cinque posti-letto per pazienti provenienti da altre regioni, con cui la A.S.L. competente per territorio stipula accordi contrattuali. Le strutture residenziali, di cui all'art. 8, comma 1, lettere g) e h), ospitano esclusivamente pazienti con residenza effettiva nella Regione Molise.
5. Le coopertative che gestiscono i CPR effettuano:
a) prestazioni di tipo residenziale ad alta, media e bassa attività terapeutico-socio-riabilitativa;
b) attività di prevenzione terziaria domiciliare e negli altri luoghi di vita dei pazienti che risiedono nell'ambito del comune ove hanno sede i CRP e nel territorio limitrofo, in base ai programmi terapeutici del DSM;
c) ogni altra attività di prevenzione e riabilitazione stabilita dal DSM.
TITOLO IV
ARTICOLAZIONI E COMPITI TERRITORIALI DEL DSM
Art. 10. L'Unità Territoriale de Salute Mentale (UTSM).
1. Ogni DSM, al fine di garantire la continuità ed organicità degli interventi sul territorio si articola in più moduli tipo, "sottounità" del DSM denominate "Unità Territoriale di Salute Mentale" (UTSM).
2. Ogni UTSM ha la competenza per un determinato ambito territoriale ed è affidata alla diretta responsabilità di uno psichiatra del DSM che coordina un'equipe pluriprofessionale costituita da dipendenti A.S.L. e operatori delle CRP.
3. Le attività territoriali di ogni UTSM consistono in:
a) interventi clinici ed organizzativi presso le Strutture residenziali di cui all'art. 8, comma 1, lettere f), g) e h), progetti-programmi-percorsi individualizzati sui singoli, sul gruppo, sulla struttura, sulla rete sociale;
b) visite a domicilio o in altri luoghi di vita dei pazienti;
c) consulenze psichiatriche presso i presidi ospedalieri;
d) attività di prevenzione secondaria presso gli ambulatori decentrati;
e) pianificazione di programmi personalizzati con medici di base, famiglie ed altri interlocutori privilegiati;
f) collaborazione professionale con strutture pubbliche o private e in ambito penitenziario;
g) eventuale attuazione di accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori anche in strutture extra-ospedaliere;
h) incontri con soggetti assistiti tra loro e con altri soggetti nel quadro nel quadro dell' attività socio-terapeutica e di educazione sanitaria psichiatrica;
i) iniziative a fini informativi e/o terapeutici con nuclei familiari, associazioni di volontariato, organizzazioni sociali o spontanee di cittadini e con i membri di istituzioni sanitarie ed assistenziali.
4. Ogni UTSM deve avere un diario clinico di tutti gli interventi effettuati e aggiornare in una "cartella dipartimentale" ogni caso in carico, anche ai fini di una verifica sanitaria, assistenziale ed amministrativa.
TITOLO V
FINANZIAMENTO DEL DSM
Art. 11. Principi di gestione del DSM.
1. Le attività di Promozione e Tutela della Salute Mentale sono finanziate con uno stanziamento di norma non inferiore al 5% del Fondo Sanitario Regionale, o in ogni caso commisurato alle risorse esistenti ed agli obiettivi di piano di ogni A.S.L.
2. Al DSM, centro di responsabilità e di costo con all'interno centri di costo, sono assegnate risorse economiche, strutturali e di personale il cui utilizzo è programmato in maniera unitaria ed omogenea sulla base di specifiche documentate esigenze e di quanto stabilito dalla normativa regionale, dal direttore del DSM con la Direzione Generale A.S.L., in funzione degli obiettivi prefissati e previa valutazione dei risultati raggiunti.
3. Per incentivare il corretto uso delle risorse disponibili in termini di efficacia, efficienza ed appropriatezza, in sede di contrattazione di budget si tiene conto di tutte le prestazioni e le funzioni effettuate dagli operatori in tutte le sedi, ospedalieri ed extra-ospedaliere, del DSM.
4. I servizi del DSM sono improntati alla logica della flessibilità e dell'integrazione tra risorse del settore pubblico e risorse del privato sociale. Ogni A.S.L., sentito il direttore del DSM, può stipulare convenzioni, per la gestione dei servizi complementari o integrativi, con cooperative, specie se utilizzano il lavoro anche parziale di malati di mente, o associazioni "onlus" esistenti sul territorio di propria competenza.
5. La Regione Molise favorisce lo sviluppo di percorsi di formazione e riqualificazione professionale degli operatori delle CRP, anche ai fini dell'acquisizione da parte delle Cooperative Sociali di figure professionali indispensabili per l'accreditamento istituzionale.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 12. Comitato regionale per la promozione e la tutela della salute mentale.
1. La Giunta Regionale istituisce, presso il competente assessorato, un Comitato regionale con compiti di monitoraggio e di verifica per le attività di promozione e di tutela della salute mentale regionale.
Art. 13. Disposizioni transitorie.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana:
a)regolamento applicativo della presente legge. Fino ad allora valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al
b)direttive in materia di tutela della salute mentale dell'età evolutiva, in attesa di definitive disposizioni nazionali.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni dei Piani Sanitari Nazionale r Regionale e dei Progetti-Obiettivo Nazionali sulla salute mentale.
Art. 14. Abrogazione di norme.
1. E' abrogata la
Art. 15. Disposizioni finali.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.