Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 06/03/1996 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. unico. Il presidente della Giunta regionale promulga il dispositivo della deliberazione del Consiglio Regionale n. 266 del 19 dicembre 1995, avente natura di regolamento: |
§ 4.1.56 - Regolamento Regionale 6 marzo 1996, n. 3.
Regolamento Regionale recante disposizioni in merito all'organizzazione ed alla gestione dei centri recupero psichiatrici, approvato dal Consiglio Regionale con atto n. 318 del 15 dicembre 1992 - Provvedimenti.
(B.U. n. 5 del 16 marzo 1996).
Il presidente della Giunta regionale promulga il dispositivo della deliberazione del Consiglio Regionale n. 266 del 19 dicembre 1995, avente natura di regolamento:
1) nel
2) ribadire che al finanziamento delle attività riabilitative di cui al comma 2 dell'art. 11 del regolamento sopra citato, concorrono indistintamente le seguenti somme:
- lire tremila pro-capite pro die (comma 2, art. 11 del R.R.);
- il 30% della retta, in caso di assenza del paziente (comma 5, art. 11 del R.R.);
- il contributo degli utenti al costo del servizio (art. 13 del R.R.).
Il presente atto avente natura regolamentare sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.