§ 4.1.36 - Legge Regionale 8 agosto 1984, n. 20.
Straordinaria riqualificazione degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici: trasformazione posti.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:08/08/1984
Numero:20


Sommario
Art. 1.      Il personale di ruolo delle Unità Sanitarie Locali con la qualifica di infermiere generico o psichiatrico che ha conseguito o consegue, a seguito della straordinaria riqualificazione in base [...]
Art. 2.      Ai fini di cui al precedente art. 1 la Giunta Regionale provvederà a trasformare i posti ricoperti dai beneficiari ai fini del loro inquadramento nei nuovi posti.
Art. 3.      La decorrenza dell'inquadramento è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento del Comitato di Gestione.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.1.36 - Legge Regionale 8 agosto 1984, n. 20. [1]

Straordinaria riqualificazione degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici: trasformazione posti.

(B.U. n. 18 del 1 settembre 1984).

 

Art. 1.

     Il personale di ruolo delle Unità Sanitarie Locali con la qualifica di infermiere generico o psichiatrico che ha conseguito o consegue, a seguito della straordinaria riqualificazione in base alla legge 3 giugno 1980, n. 243 nell'arco di validità della legge medesima, il diploma di infermiere professionale è inquadrato direttamente nel posto di infermiere professionale con atto deliberativo del Comitato di Gestione da adottarsi non oltre il 60° giorno dal provvedimento di trasformazione dei posti di cui al successivo art. 2.

 

     Art. 2.

     Ai fini di cui al precedente art. 1 la Giunta Regionale provvederà a trasformare i posti ricoperti dai beneficiari ai fini del loro inquadramento nei nuovi posti.

 

     Art. 3.

     La decorrenza dell'inquadramento è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di acquisita esecutività del provvedimento del Comitato di Gestione.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del primo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.