§ 4.1.31 - Legge Regionale 23 giugno 1982, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35 recante: "Norme per la costituzione e il funzionamento delle strutture associative [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:23/06/1982
Numero:14


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'esercizio del controllo da parte del Comitato Regionale inizia dagli atti adottati dalle Unità Locali a decorrere dal 1 luglio 1982.
Art. 3.      Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli atti adottati dalle Comunità Montane nell'esercizio delle funzioni di cui al 2° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 35 [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127    della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 4.1.31 - Legge Regionale 23 giugno 1982, n. 14. [1]

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35 recante: "Norme per la costituzione e il funzionamento delle strutture associative intercomunali per la gestione dei servizi relativi all'assistenza sanitaria, sociale e scolastica".

(B.U. n. 14 del 1 luglio 1982).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     L'esercizio del controllo da parte del Comitato Regionale inizia dagli atti adottati dalle Unità Locali a decorrere dal 1 luglio 1982.

 

     Art. 3.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli atti adottati dalle Comunità Montane nell'esercizio delle funzioni di cui al 2° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 35 del 7 dicembre 1979.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127    della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Sostituisce l'art. 25 della L.R. 7 dicembre 1979, n. 35.