Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 23/06/1982 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. L'esercizio del controllo da parte del Comitato Regionale inizia dagli atti adottati dalle Unità Locali a decorrere dal 1 luglio 1982. |
Art. 3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli atti adottati dalle Comunità Montane nell'esercizio delle funzioni di cui al 2° comma dell'art. 2 della legge regionale n. 35 [...] |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 4.1.31 - Legge Regionale 23 giugno 1982, n. 14. [1]
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35 recante: "Norme per la costituzione e il funzionamento delle strutture associative intercomunali per la gestione dei servizi relativi all'assistenza sanitaria, sociale e scolastica".
(B.U. n. 14 del 1 luglio 1982).
L'esercizio del controllo da parte del Comitato Regionale inizia dagli atti adottati dalle Unità Locali a decorrere dal 1 luglio 1982.
Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli atti adottati dalle Comunità Montane nell'esercizio delle funzioni di cui al 2° comma dell'art. 2 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della
[2] Sostituisce l'art. 25 della