§ 4.1.23 - Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 26.
Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli esercenti attività commerciali ed agli artigiani - Unificazione della misura del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:04/09/1979
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Per l'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge il contributo a carico degli appartenenti alle categorie interessate è fissato nella misura unica del 15% per tutti i medicinali [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.23 - Legge Regionale 4 settembre 1979, n. 26. [1]

Assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli esercenti attività commerciali ed agli artigiani - Unificazione della misura del contributo a carico degli assistiti.

(B.U. n. 17 del 15 settembre 1979).

 

Art. 1.

     Per l'assistenza farmaceutica prevista dalla presente legge il contributo a carico degli appartenenti alle categorie interessate è fissato nella misura unica del 15% per tutti i medicinali compresi nel Prontuario Terapeutico approvato con D.M. 1978, fermo l'obbligo dell'ulteriore partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per i medicinali previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 484.

     La legge regionale 10 aprile 1979, n. 14 è abrogata.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.