§ 4.1.18 - Legge Regionale 5 settembre 1978, n. 22.
Potenziamento del servizio di dialisi e istituzione del servizio di dialisi domiciliare.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:05/09/1978
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piano dei servizi di dialisi domiciliare.
Art. 3.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 4.  Estensione assistenza emodialitica ambulatoriale e domiciliare.
Art. 5.  Dialisi domiciliare.
Art. 6.  Corsi di addestramento.
Art. 7.  Norme finanziarie.
Art. 8.  Pubblicazione.


§ 4.1.18 - Legge Regionale 5 settembre 1978, n. 22.

Potenziamento del servizio di dialisi e istituzione del servizio di dialisi domiciliare.

(B.U. n. 17 del 16 settembre 1978).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Molise, nel quadro delle finalità indicate nell'art. 4 dello Statuto concernente la tutela della salute, e in attesa della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, con la presente legge intende assicurare:

     a) il potenziamento del servizio di dialisi, compresi quelli ambulatoriali e domiciliari;

     b) l'estensione del trattamento gratuito per le prestazioni emodialitiche ambulatoriali e domiciliari anche ai soggetti non assistiti in regime mutualistico e aventi comunque titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione.

 

     Art. 2. Piano dei servizi di dialisi domiciliare.

     Allo scopo di favorire l'istituzione del servizio di dialisi domiciliare organizzato e gestito dagli Enti Ospedalieri, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa occorrente per l'acquisto della relativa attrezzatura, nonchè, per l'organizzazione dei corsi di addestramento all'esercizio della dialisi domiciliare.

     La Giunta Regionale predisporrà a tal fine un piano di programmazione regionale.

     Il piano deve indicare gli ospedali presso i quali deve essere istituito il servizio e, per ciascun Ente ospedaliero, l'ammontare dei contributi previsti nel primo comma.

     L'istituzione del servizio di dialisi, autonomi o aggregati, presso altri Enti ospedalieri, è subordinata alla eventuale insufficienza dei servizi esistenti presso l'ospedale "Cardarelli" di Campobasso.

     Il piano deve essere presentato al Consiglio Regionale, per la definitiva approvazione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, adotta apposito regolamento per disciplinare l'organizzazione del servizio di dialisi domiciliare e dei relativi corsi di addestramento.

 

     Art. 3. Modalità di erogazione dei contributi.

     Per l'erogazione del contributo di cui all'art. l lettera a) gli Enti Ospedalieri devono presentare apposita istanza corredata della documentazione comprovante le spese occorrenti per l'acquisto delle attrezzature e per l'organizzazione dei corsi.

     Alla liquidazione provvede la Giunta Regionale.

 

     Art. 4. Estensione assistenza emodialitica ambulatoriale e domiciliare.

     Gli Enti Ospedalieri presso i quali siano istituiti i servizi di emodialisi sono tenuti a fornire gratuitamente le prestazioni emodialitiche ambulatoriali o domiciliari ai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 1.

 

     Art. 5. Dialisi domiciliare.

     Si intende per dialisi domiciliare l'applicazione dei sistemi depurativi extracorporici al domicilio del paziente uremico.

     La dialisi domiciliare viene realizzata senza la presenza di personale medico in locali ad uso singola o collettivo, pubblici o privati riconosciuti idonei.

     La condotta operativa è affidata al paziente che si avvale della collaborazione di un assistente, familiare o terzo al termine di un corso di addestramento positivamente superato da entrambi, secondo la disciplina stabilita nel regolamento di cui al precedente art. 2.

     Il servizio domiciliare è assicurato con rene artificiale attivato presso l'abitazione dell'utente o presso un ambulatorio pubblico, anche con unità mobile, con utilizzazione dello stesso sotto la direzione dell'esistente servizio Nefrologico Divisionale dell'Ospedale "Cardarelli" di Campobasso.

 

     Art. 6. Corsi di addestramento.

     Presso l'Ente Ospedaliero, autorizzato all'organizzazione dei corsi di addestramento ai sensi del precedente articolo, è istituita una commissione con funzione di direzione tecnica organizzativa presieduta dal responsabile preposto al servizio di emodialisi e composta da due medici esperti in emodialisi e da una assistente sociale, del ruolo dell'Ospedale, con funzione anche di segretaria.

     La Commissione è nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale, su designazione del consiglio dei sanitari.

 

     Art. 7. Norme finanziarie.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede nel modo che segue:

     - per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 1 mediante prelievo della somma di lire 100.000.000 dal fondo regionale ospedaliero; - cap. 3380 del bilancio regionale 1978 "spese per investimenti e acquisto attrezzature".

     - per gli interventi di cui alla lettera b) dell'art. 1 mediante prelievo della somma di L. 20.000.000 dal fondo regionale ospedaliero; Capitolo 3360 del bilancio regionale 1978 "spese correnti degli enti ospedalieri".

     Per gli esercizi successivi le relative spese saranno imputate sui relativi capitoli dei rispettivi bilanci e saranno determinate con la legge di approvazione dei bilanci stessi.

 

     Art. 8. Pubblicazione.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.