§ 4.1.14 - Legge Regionale 10 dicembre 1976, n. 35.
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 13, concernente norme per la programmazione ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:10/12/1976
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 13 concernente norme per la programmazione ospedaliera, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 4.1.14 - Legge Regionale 10 dicembre 1976, n. 35. [1]

Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 13, concernente norme per la programmazione ospedaliera.

(B.U. n. 23 del 16 dicembre 1976).

 

Art. 1.

     Alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 13 concernente norme per la programmazione ospedaliera, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     - [2]

     - [3]

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Sostituisce la lettera c) dell'art. 2 della L.R. 2 settembre 1974, n. 13.

[3] Sostituisce la lettera d) dell'art. 2 della L.R. 2 settembre 1974, n. 13.