§ 4.1.12 - Legge Regionale 23 gennaio 1976, n. 7.
Modificazioni della legge regionale 30 gennaio 1975, n. 16.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:23/01/1976
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Fino alla approvazione del piano socio-sanitario della Regione il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità, previsto dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, è finanziato con il fondo [...]
Art. 2.      Il programma annuale previsto dall'art. 6 della predetta legge viene approvata dal Consiglio Regionale con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1975, n. 16.
Art. 3.      Gli stanziamenti previsti negli esercizi finanziari 1974 e successivi per far fronte agli oneri dipendenti dalla legge regionale 30 gennaio 1975, n. 16 e non impiegati all'esercizio di [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...]


§ 4.1.12 - Legge Regionale 23 gennaio 1976, n. 7. [1]

Modificazioni della legge regionale 30 gennaio 1975, n. 16.

(B.U. n. 2 del 31 gennaio 1976).

 

Art. 1.

     Fino alla approvazione del piano socio-sanitario della Regione il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità, previsto dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, è finanziato con il fondo regionale per l'assistenza sanitaria.

     A tale scopo la misura del fondo prevista dall'art. 8, ultimo comma, della legge regionale 30 gennaio 1975, n. 16 è aumentato degli stanziamenti assegnati alla Regione in conformità dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405.

 

     Art. 2.

     Il programma annuale previsto dall'art. 6 della predetta legge viene approvata dal Consiglio Regionale con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1975, n. 16.

 

     Art. 3.

     Gli stanziamenti previsti negli esercizi finanziari 1974 e successivi per far fronte agli oneri dipendenti dalla legge regionale 30 gennaio 1975, n. 16 e non impiegati all'esercizio di competenza restano impegnati per le finalità di cui alla medesima legge e possono essere impiegati negli esercizi successivi.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.