§ 4.1.10 - Legge Regionale 3 marzo 1975, n. 22.
Norme relative alla contabilità e alla gestione degli Enti Ospedalieri.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:03/03/1975
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Esercizio finanziario.
Art. 2.  Registrazione dei fatti di gestione.
Art. 3.  Libri e registri obbligatori.
Art. 4.  Oggetto degli inventari.
Art. 5.  Inventario iniziale.
Art. 6.  Criteri di valutazione per l'inventario iniziale.
Art. 7.  Inventario delle immobilizzazioni.
Art. 8.  Inventario dei beni mobili.
Art. 9.  Risultanze degli inventari.
Art. 10.  Eliminazione dei beni mobili.
Art. 11.  Consegnatari dei beni mobili.
Art. 12.  Scopi e caratteristiche della contabilità di magazzino.
Art. 13.  Oggetto della contabilità di magazzino.
Art. 14.  Inventario iniziale.
Art. 15.  Registrazioni di carico.
Art. 16.  Registrazioni di scarico.
Art. 17.  Determinazione della contabilità di magazzino.
Art. 18.  Oggetto della contabilità dei costi.
Art. 19.  Piano dei centri di costo.
Art. 20.  Determinazione degli indici di produttività.
Art. 21.  Trasmissione di dati da parte degli enti ospedalieri.
Art. 22.  Comunicazioni dell'Assessorato Regionale alla Sanità.
Art. 23.      Gli enti ospedalieri formano annualmente il bilancio preventivo di competenza, il bilancio preventivo di cassa, i rendiconti bimestrali di cassa.
Art. 24.  Oggetto del bilancio preventivo di competenza.
Art. 25.  Modello per la compilazione del bilancio preventivo.
Art. 26.  Unità elementare del bilancio preventivo.
Art. 27.  Formazione e deliberazione del bilancio preventivo di competenza.
Art. 28.  Iscrizione delle entrate e delle spese.
Art. 29.  Fondo di riserva.
Art. 30.  Deliberazioni di spesa.
Art. 31.  Procedure relative all'acquisto di beni e di servizi.
Art. 32.  Liquidazione delle spese.
Art. 33.  Oggetto del bilancio preventivo di cassa.
Art. 34.  Rendiconti bimestrali di cassa.
Art. 35.  Modelli per la compilazione del bilancio e dei rendiconti di cassa.
Art. 36.  Composizione del conto consuntivo.
Art. 37.  Rendiconto finanziario.
Art. 38.  Stato patrimoniale.
Art. 39.  Prospetto dimostrativo delle variazioni del patrimonio.
Art. 40.  Redazione ed approvazione del conto consuntivo.
Art. 41.  Modelli per la compilazione del conto consuntivo.
Art. 42.  Gestione del servizio di tesoreria.
Art. 43.  Reversali di cassa e mandati di pagamento.
Art. 44.  Giornale di cassa del tesoriere.
Art. 45.  Rendiconto del tesoriere.
Art. 46.  Servizio interno di cassa.
Art. 47.  Impiego temporaneo delle disponibilità in denaro.
Art. 48.  Scelta del contraente.
Art. 49.  Deliberazione dei contratti.
Art. 50.  Stipulazione dei contratti.
Art. 51.  Asta pubblica e licitazione privata.
Art. 52.  Trattative private.
Art. 53.  Approvazione dei contratti.
Art. 54.  Appalti per costruzioni ospedaliere.
Art. 55.  Mutui e prestiti obbligazionari.
Art. 56.  Divieto di contrattare.
Art. 57.  Collegio dei Revisori.
Art. 58.  Casi di ineleggibilità.
Art. 59.  Durata in carica.
Art. 60.  Funzionamento.
Art. 61.  Attribuzioni.
Art. 62.  Unificazione e coordinamento degli acquisti e dei servizi.
Art. 63.  Sistema informativo.
Art. 64.  Comandi.
Art. 65.  Altre norme applicabili.
Art. 66.  Entrata in vigore.


§ 4.1.10 - Legge Regionale 3 marzo 1975, n. 22. [1]

Norme relative alla contabilità e alla gestione degli Enti Ospedalieri.

(B.U. n. 10 del 12 marzo 1975).

 

Sezione prima

Contabilità generale

 

Art. 1. Esercizio finanziario.

     L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

 

     Art. 2. Registrazione dei fatti di gestione.

     I fatti di gestione di ciascun esercizio sono rilevati nei libri e registri indicati all'articolo 3.

     Le rilevazioni contabili relative a variazioni finanziarie sono effettuate con il sistema finanziario e con il metodo della partita semplice.

 

     Art. 3. Libri e registri obbligatori.

     L'Amministrazione dell'Ente deve disporre dei libri e registri sottoindicati:

     a) - giornale dei mandati e delle reversali e libro mastro;

     b) - giornale del riscuotitore interno;

     c) - protocollo fatture fornitori

     d) - partitario fornitori;

     e) - partitario relativo agli enti e persone fisiche cui sono addebitate le prestazioni sanitarie;

     f) - partitario relativo agli enti e persone fisiche cui sono effettuati addebiti a qualsiasi altro titolo;

     g) - inventario delle immobilizzazioni ospedaliere;

     h) - inventario delle immobilizzazioni extraospedaliere;

     i) - inventario dei beni mobili;

     l) - libro relativo ai contratti finanziari (mutui, prestiti a medio e lungo termine, leasing), dal quale devono risultare l'importo dei vari finanziamenti, le relative quote interessi e quote capitali ed il debito residuo alla fine di ciascun anno;

     m) - registro dal quale devono risultare, per ogni reparto, gli importi che formano oggetto di compartecipazione tra ente ospedaliero e sanitari e le quote di pertinenza di ciascun sanitario.

 

     Art. 4. Oggetto degli inventari.

     L'inventario generale di ciascun ente ospedaliero è composto dai seguenti inventari particolari:

     1) - inventario delle immobilizzazioni ospedaliere.

     L'inventario delle immobilizzazioni ospedaliere previsto alla lettera g) dell'art. 3 rileva la consistenza dei seguenti cespiti patrimoniali:

     a) - edifici e loro pertinenze;

     b) - impianti ed apparecchiature sanitarie;

     c) impianti ed apparecchiature tecnico-economali.

     2) - Inventario delle immobilizzazioni extraospedaliere.

     L'inventario delle immobilizzazioni extraospedaliere previsto alla lettera h) dell'articolo 3 rileva la consistenza dei seguenti cespiti patrimoniali:

     a) - aree fabbricabili;

     b) - terreni e relative pertinenze affittate a terzi;

     c) - terreni gestiti in economia;

     d) - fabbricati;

     e) - altri investimenti non rientranti nelle categorie di cui alle precedenti lettere 3) Inventario dei beni mobili.

     L'inventario dei beni mobili previsti alla lettera i) dell'art. 3 rileva la consistenza dei seguenti beni e valori:

     a) - automezzi;

     b) - mobilio sanitario e non sanitario;

     c) - macchine d'ufficio;

     d) - stoviglieria;

     e) - biancheria;

     f) - altra attrezzatura varia economale;

     g) - titoli a reddito fisso;

     h) - titoli azionari;

     i) - altri titoli;

     l) - opere d'arte;

     m) - preziosi.

     L'Assessore alla Sanità determina i vari tipi di beni, con i relativi numeri di codice da includere nelle voci sopraindicate.

     Detta codificazione è vincolante.

 

     Art. 5. Inventario iniziale.

     Entro il 31 dicembre 1975 il Consiglio di Amministrazione approva l'inventario iniziale del patrimonio dell'ente costituito dai beni indicati all'articolo 4.

     L'inventario iniziale dei beni mobili deve rilevare altresì la loro ubicazione presso magazzini o centri di costo.

 

     Art. 6. Criteri di valutazione per l'inventario iniziale.

     Ai fini della redazione dell'inventario iniziale i beni costituenti le immobilizzazioni ospedaliere ed extraospedaliere saranno valutati in base a perizia giurata.

     I beni mobili saranno valutati al prezzo di acquisto se essi sono pervenuti all'ospedale negli ultimi tre anni, o al valore di stima se sono pervenuti all'ente negli anni antecedenti.

     I titoli saranno valutati in base alla quotazione della Borsa di Roma ovvero, ove il titolo non sia incluso nei listini di questa, di altra borsa presso la quale il titolo sia quotato.

     La valutazione è fatta in base alle quotazioni del giorno dell'inventario.

     Per i titoli non quotati presso la Borsa di Roma o altra piazza si effettuerà una valutazione stimata, sentito il parere del Comitato della Borsa di Roma.

 

     Art. 7. Inventario delle immobilizzazioni.

     Gli inventari delle immobilizzazioni ospedaliere ed extra-ospedaliere devono contenere le seguenti indicazioni:

     a) - la denominazione e la descrizione dei singoli beni e l'indicazione dei titoli di provenienza;

     b) - il numero progressivo di carico;

     c) - le unità di misura;

     d) - i dati catastali;

     e) - il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

     f) - le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati.

 

     Art. 8. Inventario dei beni mobili.

     L'inventario dei beni mobili deve contenere:

     a) - la denominazione e la descrizione dei singoli beni secondo la diversa natura;

     b) - la designazione del luogo in cui si trovano;

     c) - il numero progressivo di carico;

     d) - le unità di misura;

     e) - il valore iniziale e le eventuali successive variazioni per ulteriori apporti o riduzioni;

     f) - il valore di stima desunto dalla deliberazione di accettazione per i beni ricevuti in donazione.

     L'aggiornamento dell'inventario deve essere fatto periodicamente e comunque almeno una volta ogni due anni, verificando la concordanza fra le risultanze contabili e l'effettiva consistenza dei beni.

     La documentazione di carico e scarico dei beni mobili deve essere aggiornata quotidianamente.

 

     Art. 9. Risultanze degli inventari.

     Le risultanze a fine esercizio degli inventari dei beni immobili e dei beni mobili costituiscono valori da inserire nel conto consuntivo.

     I criteri di valutazione dei consumi, per i beni mobili, sono quelli previsti per i beni che formano oggetto della contabilità di magazzino, indicati all'articolo 16.

 

     Art. 10. Eliminazione dei beni mobili.

     L'eliminazione dei beni mobili inventariati avviene con deliberazione del Consiglio di Amministrazione corredata dei verbali di scarico per i beni fuori uso, perdita o altro motivo e dopo l'accertamento delle eventuali responsabilità a carico dei consegnatari.

 

     Art. 11. Consegnatari dei beni mobili.

     Il regolamento per il servizio amministrativo determina i doveri e le responsabilità dei consegnatari dei beni dell'ente nonchè le formalità idonee a garantire il controllo sulla loro custodia e gestione interna.

 

Sezione seconda

Contabilità di magazzino

 

     Art. 12. Scopi e caratteristiche della contabilità di magazzino.

     La contabilità di magazzino è rivolta al raggiungimento dei seguenti scopi:

     a) - determinazione mensile dei consumi dei centri di costo;

     b) - controllo dei livelli delle scorte;

     c) - controllo dei movimenti di entrata ed uscita.

     La contabilità di magazzino è effettuata a quantità e valori.

 

     Art. 13. Oggetto della contabilità di magazzino.

     Formano oggetto della contabilità di magazzino i medicinali e il materiale diagnostico.

     La Giunta Regionale può emanare istruzioni sulla tenuta della contabilità di magazzino per altri beni.

     L'Assessorato alla Sanità determina i codici da attribuire ai beni oggetto della contabilità di magazzino. Tale codificazione è vincolante.

 

     Art. 14. Inventario iniziale.

     Le giacenze di medicinali e di materiale diagnostico esistenti al 28 febbraio 1975 formano oggetto dell'inventario iniziale.

     Esse saranno valutate al prezzo di acquisto.

 

     Art. 15. Registrazioni di carico.

     Gli acquisti effettuati a partire dal giorno successivo a quello dell'inventario vanno registrati in base al prezzo di acquisto.

     L'Assessorato alla Sanità emana istruzioni per la determinazione dei valori formanti oggetto di carico.

     I medicinali e il materiale diagnostico, pervenuti all'ente a titolo gratuito, vengono rilevati a valore nullo e, per quanto concerne la quantità, nella loro consistenza effettiva.

 

     Art. 16. Registrazioni di scarico.

     I prelievi dal magazzino effettuati dai reparti costituiscono i consumi.

     La determinazione del valore dei consumi è effettuata in base all'ultimo prezzo medio ponderato.

     Il prezzo medio ponderato per articolo è determinato rapportandolo in occasione di ogni acquisto o omaggio, il valore delle consistenze al correlativo volume.

 

     Art. 17. Determinazione della contabilità di magazzino.

     La contabilità di magazzino determina entro la prima decade di ogni mese:

     a) i consumi, in quantità e valore, di ciascun articolo codificato per centro di costo utilizzatore;

     b) - le rimanenze di magazzino, dei singoli articoli in quantità e valore riferite alla fine del mese precedente;

     c) i movimenti, in quantità e valore, intervenuti nel periodo considerato, indicando altresì i medicinali che non hanno subito alcun movimento o che risultino scaduti nello stesso periodo.

 

Sezione terza

Contabilità dei costi

 

     Art. 18. Oggetto della contabilità dei costi.

     La contabilità dei costi ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei medicinali e del materiale diagnostico, direttamente attribuibili ai singoli centri di costo.

 

     Art. 19. Piano dei centri di costo.

     La Giunta Regionale delibera il piano dei centri di costo.

     Tale piano è vincolante per gli enti ospedalieri.

     L'Assessorato Regionale alla Sanità emana istruzioni per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati relativi alla rilevazione dei costi.

 

Sezione quarta

Indici di produttività

 

     Art. 20. Determinazione degli indici di produttività.

     Ai fini di consentire valutazioni di efficienza degli ospedali nonchè dei singoli reparti e servizi ospedalieri e di permettere confronti fra attività omogenee, la Giunta Regionale determina, sulla base dei dati forniti dagli enti ospedalieri, gli indici di produttività relativi ai servizi di diagnosi e cura con degenza, ai servizi di diagnosi e cura senza degenza e ai servizi generali.

 

     Art. 21. Trasmissione di dati da parte degli enti ospedalieri.

     Per la determinazione degli indici di produttività, gli enti ospedalieri devono trasmettere all'Assessorato regionale alla Sanità entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla base di modelli e secondo istruzioni dallo stesso stabilite, i seguenti dati riferiti al semestre precedente:

     - numero e tipo dei casi trattati e delle giornate di degenza consumate;

     - numero delle giornate di assenza delle varie categorie del personale;

     - numero e qualifica del personale dipendente;

     - numero e tipo degli esami eseguiti dal laboratorio;

     - numero e tipo degli esami eseguiti dal servizio di radiodiagnostica.

     L'Assessore Regionale alla Sanità emana istruzioni per la codificazione dei casi trattati e degli esami eseguiti.

 

     Art. 22. Comunicazioni dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

     L'Assessorato Regionale alla Sanità comunica agli enti ospedalieri gli indici di produttività per le valutazioni e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

 

Sezione quinta

Bilancio preventivo di competenza,

bilancio preventivo di cassa,

rendiconti bimestrali di cassa

 

     Art. 23.

     Gli enti ospedalieri formano annualmente il bilancio preventivo di competenza, il bilancio preventivo di cassa, i rendiconti bimestrali di cassa.

 

     Art. 24. Oggetto del bilancio preventivo di competenza.

     Il bilancio di competenza determina le previsioni delle entrate e delle uscite di competenza dell'esercizio e deve iscrivere l'importo dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo conto consuntivo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

     Nel caso di spese ripartite in rate annuali, in ciascun bilancio è iscritta la sola quota di spesa da erogarsi nel relativo esercizio.

 

     Art. 25. Modello per la compilazione del bilancio preventivo.

     La Giunta Regionale determina il modello per la compilazione del bilancio preventivo.

     Gli enti ospedalieri redigono il bilancio in conformità del modello di cui al comma precedente e alle istruzioni emanate dall'Assessorato regionale alla Sanità.

 

     Art. 26. Unità elementare del bilancio preventivo.

     Il capitolo è l'unità elementare del bilancio preventivo.

     Gli storni da un capitolo all'altro del bilancio devono essere deliberati nelle stesse forme prescritte per l'approvazione del bilancio medesimo.

 

     Art. 27. Formazione e deliberazione del bilancio preventivo di competenza.

     Il progetto di bilancio preventivo deve essere inviato all'Assessorato alla Sanità nei termini e per gli scopi previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5 contenente norme per la formazione e il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

     Gli enti ospedalieri deliberano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

     Dopo la determinazione definitiva della quota di finanziamento regionale assegnata a norma della stessa legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, gli enti ospedalieri deliberano, entro il 15 novembre di ciascun anno, le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 28. Iscrizione delle entrate e delle spese.

     Le entrate e le spese devono essere iscritte nel bilancio preventivo per il loro importo integrale, esclusa qualsiasi compensazione.

 

     Art. 29. Fondo di riserva.

     Per far fronte a spese impreviste o a spese di importo superiore rispetto agli stanziamenti iscritti nei capitoli relativi alle spese correnti si iscrive, in apposito capitolo, un fondo di riserva in misura non superiore al 2% del totale delle spese correnti.

     I prelevamenti dal fondo di riserva sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 30. Deliberazioni di spesa.

     Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni che comportano oneri a carico dell'Ente nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 31. Procedure relative all'acquisto di beni e di servizi.

     Alle forniture di beni e di servizi si provvede mediante l'emissione di ordinativi scritti di acquisto.

     Gli ordinativi di acquisto, numerati progressivamente, sono sottoscritti dal Presidente dell'Ente o da un Consigliere da lui delegato e dai funzionari competenti a norma di legge e dello Statuto dell'Ente.

     Essi devono contenere:

     1) - gli estremi del contratto o del provvedimento che autorizza la fornitura;

     2) - le condizioni di acquisto;

     3) - l'eventuale numero di codice del bene;

     4) - il capitolo di bilancio cui deve essere imputata la spesa;

     5) - il centro di costo, per i beni che formano oggetto dell'inventario dei beni mobili.

 

     Art. 32. Liquidazione delle spese.

     La liquidazione delle spese deve essere effettuata sulla base di regolari titoli e documenti giustificativi.

     Il Presidente dell'Ente o un Consigliere da lui delegato e i funzionari competenti a norma di legge e dello Statuto dell'Ente provvedono alla liquidazione delle spese mediante la apposizione del visto sui documenti predetti.

     Ai documenti devono essere allegati gli ordinativi di acquisto.

 

     Art. 33. Oggetto del bilancio preventivo di cassa.

     Il bilancio preventivo di cassa ha come oggetto le previsioni relative alle riscossioni e ai pagamenti dell'esercizio.

     Il bilancio preventivo di cassa indicata, distintamente per la gestione di competenza e per la gestione dei residui, le entrate che si prevede di riscuotere e le spese che si prevede di pagare nell'esercizio.

     Le previsioni di entrata e di spesa sono ripartite per bimestri.

     All'inizio di ciascun bimestre si provvede all'aggiornamento delle previsioni di cassa ad esso relative.

 

     Art. 34. Rendiconti bimestrali di cassa.

     Entro il giorno 10 del primo mese di ogni bimestre gli enti ospedalieri trasmettono all'Assessorato Regionale alla Sanità un rendiconto relativo alle riscossioni ed ai pagamenti effettuati nel bimestre precedente.

     Unitamente al rendiconto bimestrale di cassa, gli enti trasmettono:

     - copia del verbale di cassa, redatto dal tesoriere dell'ente, riportante la situazione riferita alla fine del bimestre precedente;

     - un prospetto che dimostri il collegamento della situazione di cassa, determinata nel verbale del tesoriere, con i dati contabili risultanti dal libro giornale dell'ente.

 

     Art. 35. Modelli per la compilazione del bilancio e dei rendiconti di cassa.

     La Giunta Regionale determina i modelli per la compilazione del bilancio e dei rendiconti bimestrali di cassa.

     Gli enti ospedalieri redigono il bilancio ed i rendiconti di cassa in conformità dei modelli di cui al comma precedente e alle istruzioni emanate dall'Assessorato regionale alla Sanità.

 

Sezione sesta

Conto consuntivo

 

     Art. 36. Composizione del conto consuntivo.

     Il conto consuntivo è costituito dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale e dal prospetto dimostrativo delle variazioni del patrimonio.

 

     Art. 37. Rendiconto finanziario.

     Il rendiconto finanziario è redatto seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio preventivo di competenza e dimostra, distintamente, per ogni capitolo della gestione di competenza e della gestione dei residui:

     1) - le somme riscosse o pagate;

     2) - le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

     3) - le differenze tra gli stanziamenti di competenza e le relative entrate accertate o spese impegnate durante l'esercizio.

     Il rendiconto finanziario deve dimostrare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

 

     Art. 38. Stato patrimoniale.

     Nello stato patrimoniale sono iscritti distintamente, tra le attività, le immobilizzazioni ospedaliere, le immobilizzazioni extraospedaliere e i beni mobili, ai valori risultanti dai rispettivi inventari.

     I debiti, i crediti, e gli altri valori si iscrivono in base alle risultanze dei libri e registri previsti dall'articolo 3.

 

     Art. 39. Prospetto dimostrativo delle variazioni del patrimonio.

     Il prospetto dimostrativo delle variazioni del patrimonio mette in evidenza:

     1) - le variazioni relative ai residui determinate dalla differenza tra gli importi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente e quelli accertati alla chiusura dell'esercizio cui il conto consuntivo si riferisce;

     2) - gli incrementi e i decrementi relativi ai valori dei singoli elementi costituenti il capitale dell'ente desumibili dai libri e registri indicati all'articolo 3.

 

     Art. 40. Redazione ed approvazione del conto consuntivo.

     Il conto consuntivo è redatto entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione invia a ciascun membro del Consiglio copia del conto consuntivo con allegata copia della redazione del Collegio dei Revisori.

     Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

     Dal giorno della redazione a quello della approvazione il conto consuntivo è reso pubblico mediante deposito presso la segreteria generale dell'Ente.

 

     Art. 41. Modelli per la compilazione del conto consuntivo.

     La Giunta Regionale determina i modelli per la compilazione del conto consuntivo ed emana le relative istruzioni.

     Gli enti ospedalieri redigono il conto consuntivo in conformità dei modelli di cui al comma precedente e alle istruzioni emanate dalla Giunta Regionale.

 

Sezione settima

Servizio di tesoreria e cassa

 

     Art. 42. Gestione del servizio di tesoreria.

     Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito operante nella Regione.

 

     Art. 43. Reversali di cassa e mandati di pagamento.

     La riscossione delle entrate e la erogazione delle spese sono effettuate dal tesoriere sulla base, rispettivamente, di reversali di incasso e di mandati di pagamento emessi dall'Ente.

     Le reversali di incasso e i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente o da un Consigliere da lui delegato e dal Direttore Amministrativo, nonchè dal Capo dell'Ufficio di Ragioneria.

     Nelle reversali di incasso e nei mandati di pagamento deve essere indicato il capitolo di bilancio cui è imputata l'entrata o la spesa, nonchè la situazione contabile residua del medesimo capitolo.

     Le reversali e i mandati sono numerati in ordine progressivo per ciascun esercizio e sono registrati nel giornale di cassa in ordine cronologico.

     Il tesoriere dell'ente non può riscuotere o pagare alcuna somma se la reversale o il mandato non siano conformi alle disposizioni della presente legge e al regolamento generale di amministrazione.

     I mandati, coi quali si provvede al pagamento degli stipendi, delle pensioni, dei fitti e di altre simili spese, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

     Possono essere emessi mandati collettivi a condizione che essi siano imputati allo stesso capitolo.

     Il tesoriere è tenuto ad incassare le somme pervenutegli direttamente e a darne successiva comunicazione all'ente per l'emissione delle relative reversali.

 

     Art. 44. Giornale di cassa del tesoriere.

     Il tesoriere ha l'obbligo di tenere un giornale di cassa a fogli numerati, nel quale sono registrati, in ordine cronologico, tutte le riscossioni e tutti i pagamenti effettuati.

 

     Art. 45. Rendiconto del tesoriere.

     Il tesoriere ha l'obbligo di trasmettere all'ente entro il giorno 5 del primo mese di ogni bimestre, il rendiconto delle operazioni di cassa compiute nel mese, corredato delle reversali e dei mandati completamente eseguiti e dell'elenco delle reversali e dei mandati in corso di esecuzione, nonchè delle eventuali riscossioni avvenute senza la corrispondente reversale.

     Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il tesoriere presenta all'ente il rendiconto della propria gestione relativa all'esercizio decorso, corredato dei documenti d'esercizio, nonchè di ogni altra documentazione di cui venga richiesto.

 

     Art. 46. Servizio interno di cassa.

     Il regolamento per i servizi amministrativi disciplina le forme e i limiti del servizio interno di cassa, nonchè gli obblighi a carico degli addetti al servizio stesso.

     Le somme riscosse dal servizio interno devono essere versate al tesoriere dell'ente alle scadenze previste dal regolamento medesimo.

 

     Art. 47. Impiego temporaneo delle disponibilità in denaro.

     Le disponibilità liquide in denaro possono essere depositate ad interesse presso il tesoriere dell'ente nelle forme previste dall'ordinamento bancario e possono essere altresì investite in titoli di Stato o in titoli obbligazionari garantiti dallo Stato o emessi dalla Regione.

 

Sezione ottava

I contratti

 

     Art. 48. Scelta del contraente.

     Salvo quanto disposto dai successivi commi o da altre leggi regionali, i contratti degli enti ospedalieri devono essere preceduti da gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a giudizio discrezionale dell'amministrazione dell'ente.

     L'ente ospedaliero può procedere a trattativa privata:

     1) - quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti ovvero non abbiano condotto ai risultati minimi indicati dall'amministrazione;

     2) - quando si tratti di beni o di servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici o le modalità richieste, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale;

     3) - quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi o ad uffici dell'ente ospedaliero;

     4) - quando si tratti di contratti di valore non superiore a venti milioni per gli enti da cui dipendono ospedali regionali o provinciali; di valore non superiore ai dieci milioni per gli enti da cui dipendono ospedali di zona;

     5) - quando ricorrono circostanze di necessità o di urgenza congruamente motivate.

     Per lavori e forniture che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali può essere adottata la procedura dell'appalto-concorso.

 

     Art. 49. Deliberazione dei contratti.

     Il Consiglio di Amministrazione delibera motivatamente, per ciascun contratto o gruppo di contratti, sulla scelta di una delle procedure previste dal precedente articolo.

     A tal fine salvo diverse disposizioni della legge regionale, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva.

     Nel caso di licitazione privata o di appalto-concorso, il Consiglio di Amministrazione indica le ditte da invitare.

 

     Art. 50. Stipulazione dei contratti.

     Le norme concernenti la formazione e stipulazione dei contratti sono stabilite nel regolamento generale di amministrazione dell'ente in osservanza di quanto stabilito nei successivi articoli.

 

     Art. 51. Asta pubblica e licitazione privata.

     Alle aste pubbliche e alle licitazioni private presiede il Presidente dell'ente ospedaliero o un suo delegato, con l'assistenza del Direttore Amministrativo o di altro funzionario della carriera direttiva amministrativa, da lui delegato.

     Al termine della gara, chi la presiede procede all'aggiudicazione al miglior offerente.

     Il verbale di aggiudicazione, redatto e autenticato a cura del Direttore Amministrativo o del suo delegato, è sottoscritto da chi ha presieduto la gara, dall'aggiudicatario se presente, e da due testimoni.

     Il verbale di aggiudicazione equivale a tutti gli effetti al contratto in forma pubblica amministrativa ed è registrato a norma di legge.

 

     Art. 52. Trattative private.

     I contratti a trattativa privata sono stipulati dal Presidente con l'assistenza del Direttore Amministrativo, mediante scrittura privata o corrispondenza, secondo l'uso del commercio, da assoggettare, ove necessario, alla registrazione.

 

     Art. 53. Approvazione dei contratti.

     Gli atti di aggiudicazione e i contratti vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione.

     L'approvazione del Consiglio di Amministrazione non è necessaria qualora nella deliberazione di procedere al contratto a trattativa privata siano stati determinati l'oggetto del contratto, la ditta fornitrice, il prezzo, le modalità di fornitura e di pagamento.

     L'approvazione può essere negata, con atto motivato, per vizi di legittimità relativi alla procedura, ovvero per gravi ragioni di interesse pubblico sopravvenute, o venute a conoscenza dell'amministrazione in tempo successivo alla deliberazione di procedere al contratto.

     I contratti non sono impegnativi per l'ente fino a che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente non divenga esecutiva.

     I contratti di valore non superiore a L. 5.000.000 per gli enti da cui dipendono ospedali regionali o provinciali, di valore non superiore a L. 2.500.000 per gli enti da cui dipendono ospedali di zona, possono, in caso di urgenza, essere resi esecutivi con disposizione del Presidente dell'Ente, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

     Tutti i contratti e i verbali di aggiudicazione che tengono luogo di contratti, in quanto soggetti a registrazione, sono iscritti in apposito repertorio.

 

     Art. 54. Appalti per costruzioni ospedaliere.

     Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la scelta del progettista, l'approvazione del progetto e delle relative variazioni, la nomina del direttore dei lavori, del collaudatore, nonchè deliberare sulle domande o riserve dell'appaltatore, sulle transazioni, sull'applicazione di penalità contrattuali, sulle revisioni dei prezzi.

 

     Art. 55. Mutui e prestiti obbligazionari.

     Salvo quanto previsto dalle disposizioni regionali sul funzionamento degli investimenti per l'attuazione del piano ospedaliero, gli enti ospedalieri non possono contrarre mutui o emettere obbligazioni se non previa autorizzazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 56. Divieto di contrattare.

     I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori non possono stipulare, direttamente o per interposta persona, contratti con l'ente ospedaliero, nè assumere incarichi professionali per conto dell'Ente medesimo.

     Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì nei confronti dei componenti dell'organo regionale di controllo sugli enti ospedalieri.

     I contratti conclusi in violazione del divieto di cui ai precedenti commi sono nulli.

 

Sezione nona

Il collegio dei revisori

 

     Art. 57. Collegio dei Revisori.

     Il Collegio dei Revisori è formato dal rappresentante del Ministero del Tesoro, con funzione di Presidente, e da due rappresentanti e due supplenti designati dalla Regione.

     I rappresentanti della Regione nel Collegio dei Revisori sono scelti dalla Giunta Regionale tra persone iscritte nelle liste elettorali.

     Un membro effettivo ed uno supplente designati dalla Regione sono scelti fra gli iscritti agli albi dei revisori dei conti della Regione.

     Contestualmente alla nomina dei Revisori effettivi di propria competenza, la Giunta Regionale provvede alla nomina dei supplenti.

 

     Art. 58. Casi di ineleggibilità.

     Non sono eleggibili dei Collegi dei Revisori:

     a) - i membri dei Consigli di Amministrazione e i dipendenti degli enti ospedalieri della Regione;

     b) - coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in contratti dell'ente ospedaliero;

     c) - i parenti e gli affini fino al 4° grado dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'ente;

     d) - gli amministratori e i dipendenti e in genere coloro che svolgono in modo continuativo attività retribuita in case di cura private della Regione;

     e) - chiunque abbia lite pendente con l'ente ospedaliero, ovvero abbia un debito liquido ed esigibile verso di esso e sia stato regolarmente messo in mora.

 

     Art. 59. Durata in carica.

     Il Collegio dei Revisori dura in carica 5 anni.

     Sino all'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori sono prorogati i poteri del Collegio precedente.

     In caso di morte, dimissioni o decadenza di un Revisore di nomina regionale subentra in suo luogo il supplente più anziano di età.

 

     Art. 60. Funzionamento.

     Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente del Collegio mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno della riunione, con almeno cinque giorni di preavviso.

     Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due membri.

     Delle riunioni del Collegio viene redatto processo verbale.

     Il verbale è firmato dal Presidente del Collegio e deve essere approvato dal Collegio nella seduta successiva.

     Ogni Revisore ha diritto di far inserire nel verbale le dichiarazioni e le riserve espresse nella discussione, nonchè la menzione e la motivazione dei voti da lui espressi.

 

     Art. 61. Attribuzioni.

     Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza il Collegio dei Revisori controlla che nell'amministrazione dell'ente ospedaliero siano osservate le leggi, lo statuto e i regolamenti.

     Spetta inoltre al Collegio dei Revisori:

     a) - l'esame dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, nonchè la redazione delle relazioni da allegare alle delibere di approvazione dei bilanci e dei conti medesimi;

     b) - l'accertamento della regolare tenuta della contabilità;

     c) - la verifica della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente ospedaliero o da questi ricevuti in deposito, cauzione, o custodia.

     I Revisori possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve dare avviso delle convocazioni del Consiglio a ciascun membro del Collegio, nelle forme e nei termini stabiliti per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

     I Revisori possono procedere in qualunque momento ed anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, nonchè chiedere agli organi competenti notizie sull'andamento dell'amministrazione.

     Gli accertamenti eseguiti sono annotati nel libro dei verbali delle riunioni del Collegio.

     Il Collegio dei Revisori invia copia dei verbali delle proprie riunioni al Presidente dell'ente ospedaliero e all'Assessorato Regionale alla Sanità.

     Il Collegio dei Revisori è tenuto altresì a fornire le informazioni che gli siano richieste dagli organi di cui al precedente comma.

 

Sezione decima

Coordinamento delle gestioni ospedaliere

 

     Art. 62. Unificazione e coordinamento degli acquisti e dei servizi.

     La Giunta Regionale determina i casi in cui gli enti ospedalieri devono provvedere in comune all'acquisto o alla produzione di beni o servizi, stabilisce le relative modalità e le forme di collaborazione o di associazione da costituirsi fra gli enti medesimi.

 

     Art. 63. Sistema informativo.

     La Regione stabilisce la distribuzione sul territorio e le modalità di utilizzazione dei centri di raccolta ed elaborazione di dati negli ospedali, nonchè le modalità per la loro integrazione nel sistema informativo sanitario regionale.

     Il Consiglio Regionale approva i programmi per l'attuazione del disposto di cui al comma precedente, coordinandoli con i piani di investimento previsti dal programma ospedaliero regionale e con i criteri di riparto del fondo per l'assistenza ospedaliera di cui alla legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5.

 

     Art. 64. Comandi.

     Ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 62 e 63 e in generale dei compiti di coordinamento delle gestioni ospedaliere, la Regione può avvalersi di personale sanitario, tecnico e amministrativo comandato da enti ospedalieri e da istituti scientifici di ricovero e cure esistenti nella Regione.

     Il comando è disposto, su richiesta della Giunta Regionale e nei limiti del contingente fissato dal Consiglio Regionale, per periodi non superiori al quinquennio ed è rinnovabile.

     Il personale comandato a norma del primo comma conserva il trattamento economico e giuridico in godimento presso l'ente di appartenenza. I relativi oneri sono a carico della Regione e vengono imputati ai capitoli di spesa di cui agli articoli 4, lettera c), e 8 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, contenente norme per la formazione e il riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

 

Sezione undicesima

Norme finali

 

     Art. 65. Altre norme applicabili.

     Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di contabilità generale, bilancio preventivo, conto consuntivo, servizio di tesoreria, contratti, si applicano agli enti ospedalieri le norme vigenti per i Comuni.

 

     Art. 66. Entrata in vigore.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.