§ 4.1.4 - Legge Regionale 29 novembre 1974, n. 21.
Concessione di fideiussione a favore degli Enti Ospedalieri della Regione per anticipazioni straordinarie di cassa.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:29/11/1974
Numero:21


Sommario
Art. 1.      La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito tesorieri degli enti ospedalieri esistenti nella Regione fideiussioni per le anticipazioni straordinarie di cassa che i [...]
Art. 2.      Le deliberazioni degli enti ospedalieri di richiesta di anticipazioni straordinarie di cassa sono sottoposte ad autorizzazione della Giunta Regionale.
Art. 3.      All'onere finanziario di 500 milioni previsto in dipendenza della presente legge si farà fronte mediante la istituzione sul bilancio dell'esercizio 1974, del capitolo n. 2658 intitolato "Fondo [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 4.1.4 - Legge Regionale 29 novembre 1974, n. 21. [1]

Concessione di fideiussione a favore degli Enti Ospedalieri della Regione per anticipazioni straordinarie di cassa.

(B.U. n. 38 del 21 dicembre 1974).

 

Art. 1.

     La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito tesorieri degli enti ospedalieri esistenti nella Regione fideiussioni per le anticipazioni straordinarie di cassa che i suddetti Istituti concederanno fino al 31 dicembre 1974 agli enti ospedalieri per far fronte al pagamento degli stipendi e assegni fissi al personale dipendente.

 

     Art. 2.

     Le deliberazioni degli enti ospedalieri di richiesta di anticipazioni straordinarie di cassa sono sottoposte ad autorizzazione della Giunta Regionale.

 

     Art. 3.

     All'onere finanziario di 500 milioni previsto in dipendenza della presente legge si farà fronte mediante la istituzione sul bilancio dell'esercizio 1974, del capitolo n. 2658 intitolato "Fondo per la concessione di fideiussione in favore degli enti ospedalieri della Regione" e finanziato mediante prelievo di somma di pari importo dal capitolo 110 dell'entrata "Contributi dello Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo".

     A tali effetti il predetto capitolo 110 dell'entrata viene integrato dell'importo di L. 500 milioni prelevati dalla quota assegnata alla Regione del fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e parzialmente iscritta nel bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.