Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 4. sviluppo sociale |
Capitolo: | 4.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 02/09/1974 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Gli Ufficiali Sanitari di ruolo o incaricati, in servizio presso gli Enti Locali della Regione Molise, possono essere designati quali componenti di commissioni e comitati operanti nel settore [...] |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...] |
§ 4.1.3 - Legge Regionale 2 settembre 1974, n. 14. [1]
Disposizioni transitorie per la partecipazione di funzionari medici a commissioni e comitati operanti nel settore sanitario.
(B.U. n. 28 del 18 settembre 1974).
Gli Ufficiali Sanitari di ruolo o incaricati, in servizio presso gli Enti Locali della Regione Molise, possono essere designati quali componenti di commissioni e comitati operanti nel settore sanitario, quando è prevista la partecipazione alle Commissioni e ai Comitati suddetti di funzionari trasferiti o comandati alla Regione, provenienti dalle carriere direttive dei medici dello Stato o degli Enti Locali.
La designazione è effettuata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Igiene.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della