Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti |
Data: | 21/10/1997 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Modalità di erogazione delle anticipazioni. |
Art. 3. Convenzione con la Finmolise S.p.A. |
Art. 4. Norma finanziaria. |
Art. 5. Dichiarazione di urgenza. |
§ 3.9.25 - Legge Regionale 21 ottobre 1997 n. 20.
Misure urgenti finalizzate alla concessione di anticipazioni a favore dei soggetti attuatori di opere pubbliche e/o di opere di interesse o di utilizzo pubblico.
(B.U. n. 21 del 31 ottobre 1997).
Art. 1. Finalità.
1.1 - Allo scopo di scongiurare blocco delle attività edilizie nell'ambito regionale e le relative gravi ripercussioni sulla occupazione, garantendo altresì continuità di esecuzione delle opere pubbliche e di interesse pubblico, finanziate con risorse comunitarie, nazionali o regionali, la cui copertura derivi dal bilancio regionale, la Regione Molise autorizza la Finmolise S.p.A. ad approvvigionarsi su mercato del credito, affinchè provveda ad effettuare anticipazioni a favore dei soggetti committenti di opere pubbliche e a favore dei soggetti committenti di opere di interesse o di utilizzo pubblico, anche se diversi da quelli pubblici, relativamente alle concessioni future o a quelle in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si registrino ritardi nella riscossione delle somme loro dovute.
1.2 - La Regione garantisce alla Finmolise S.p.A. i rimborsi dei capitali anticipati nei limiti di un plafond di ottanta miliardi di lire.
Ai fini di ciascun rimborso, la Regione vincolerà le somme che lo Stato o la C.E. andrà ad erogare allo stesso titolo delle anticipazioni effettuate.
1.3 - La Regione assicurerà altresì alla Finmolise S.p.A. il rimborso degli interessi e degli oneri dovuti alle aziende di credito.
Art. 2. Modalità di erogazione delle anticipazioni.
2.1 - Le operazioni di anticipazione ai soggetti di cui all'articolo 1 sono effettuate su autorizzazioni, rilasciate alla Finmolise S.p.A. dall'Assessorato Regionale alle Finanze, contenenti la disposizione rivolta alla Finmolise S.p.A. medesima, di accreditare le relative somme alla Tesoreria della Regione Molise.
2.2 - La Tesoreria è tenuta ad eseguire i pagamenti con estinzione dei mandati emessi dalla Regione, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, alla condizione che gli stessi rilascino contestualmente quietanza, ovvero titolo equipollente.
Art. 3. Convenzione con la Finmolise S.p.A.
3.1 - Un'apposita convenzione, da approvarsi dalla Giunta Regionale, regolerà i rapporti tra la Finmolise S.p.A. e la Regione Molise.
Art. 4. Norma finanziaria.
4.1 - Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 1.3, si provvederà, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con i fondi erogati dallo Stato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della
4.2 - Per gli anni successivi si provvederà con i fondi che all'uopo saranno stanziati sul bilancio regionale.
Art. 5. Dichiarazione di urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente al sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dall'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.