§ 3.9.22 - Legge Regionale 23 novembre 1989, n. 22.
Interventi finanziari alle spese di gestione dell'Ente Risorse Idriche Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:23/11/1989
Numero:22


Sommario
Art. 1.      La Regione, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 31, concorre alle spese di gestione dell'ERIM mediante l'erogazione di un contributo annuale fissato per l'anno 1989 [...]
Art. 2.      L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 è posto a carico del Capitolo n. 4005 la cui dotazione finanziaria, comprese le somme già corrisposte al personale ERIM a titolo di anticipazione, [...]
Art. 3.      Per la parziale eliminazione della passività di Lire 8.726.299.000 dell'ERIM verso la Regione Molise, per le anticipazioni concesse nel periodo 1 novembre 1983 - 31 dicembre 1987 per la [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.9.22 - Legge Regionale 23 novembre 1989, n. 22. [1]

Interventi finanziari alle spese di gestione dell'Ente Risorse Idriche Molise.

(B.U. n. 22 del 1 dicembre 1989).

 

Art. 1.

     La Regione, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 31, concorre alle spese di gestione dell'ERIM mediante l'erogazione di un contributo annuale fissato per l'anno 1989 in L. 3.350.000.000.

 

     Art. 2.

     L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 è posto a carico del Capitolo n. 4005 la cui dotazione finanziaria, comprese le somme già corrisposte al personale ERIM a titolo di anticipazione, pari a L. 2.350.000.000 rimane interamente assegnata allo stesso capitolo la cui dizione va così modificata "Contributo regionale per retribuzioni al personale dell'ERIM". Per il restante 1.000.000.000 la spesa fa carico al Capitolo n. 21300.

     Per gli esercizi futuri, con la stessa legge approvativa del bilancio, sarà provveduto all'istituzione di un nuovo capitolo di spesa la cui dotazione di competenza e di cassa sarà determinata con la stessa legge.

 

     Art. 3.

     Per la parziale eliminazione della passività di Lire 8.726.299.000 dell'ERIM verso la Regione Molise, per le anticipazioni concesse nel periodo 1 novembre 1983 - 31 dicembre 1987 per la corresponsione di retribuzioni al personale, la Regione per l'anno 1989 corrisponde un contributo straordinario di L. 1.000.000.000 da iscriversi a carico del nuovo capitolo di spesa n. 21301 "Contributo straordinario all'ERIM per la copertura parziale delle passività arretrate con la Regione Molise".

     Alla copertura dell'onere si provvede con la riduzione, in termini di competenza e di cassa, del seguente capitolo di spesa: Capitolo n. 11360 - L. 1.000.000.000.

     Per gli esercizi finanziari futuri, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi rivenienti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281.

     Con legge approvativa di bilancio sarà quantificato l'onere da porre a carico dello stato di previsione della spesa regionale.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.