Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti |
Data: | 25/03/1977 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti Locali, come previsto dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, per [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. Per l'esecuzione delle opere, per gli interventi settoriali, per la concessione dei contributi e per ogni altra formalità, saranno osservate le norme previste dalla legge regionale 21 gennaio [...] |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...] |
§ 3.9.11 - Legge Regionale 25 marzo 1977, n. 9. [1]
Rifinanziamento della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti Locali.
(B.U. n. 6 del 1 aprile 1977).
Al fine di agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti Locali, come previsto dalla
(Omissis) [3]
Per l'esecuzione delle opere, per gli interventi settoriali, per la concessione dei contributi e per ogni altra formalità, saranno osservate le norme previste dalla
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma soppresso dall'art. 1 della
[4] Articolo soppresso dall'art. 1 della
[5] Articolo soppresso dall'art. 1 della