§ 3.9.4 - Legge Regionale 4 febbraio 1975, n. 17.
Modifica legge regionale su norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:04/02/1975
Numero:17


Sommario
Art. 1.      L'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, avente per oggetto: "Norme per agevolare la esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti Locali", è soppresso.
Art. 2. 
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.9.4 - Legge Regionale 4 febbraio 1975, n. 17.

Modifica legge regionale su norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti Locali.

(B.U. n. 6 del 15 febbraio 1975).

 

Art. 1.

     L'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, avente per oggetto: "Norme per agevolare la esecuzione di opere pubbliche di competenza degli Enti Locali", è soppresso.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto Regionale Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Modifica il primo comma dell'articolo 10 della L.R. 21 gennaio 1975, n. 10.