§ 3.8.5 - L.R. 27 maggio 2005, n. 27.
Commissione di studio per il dissesto idrogeologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 assetto idrogeologico
Data:27/05/2005
Numero:27


Sommario
Art. 1 . (Istituzione e compiti della Commissione).
Art. 2 . (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza).
Art. 3 . (Disposizioni procedurali).
Art. 4 . (Norma finanziaria).
Art. 5 . (Entrata in vigore).


§ 3.8.5 - L.R. 27 maggio 2005, n. 27. [1]

Commissione di studio per il dissesto idrogeologico.

(B.U. 1 giugno 2005, n. 12).

 

Art. 1. (Istituzione e compiti della Commissione).

     1. È istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, denominata: "Commissione di studio per il dissesto idrogeologico".

     2. La Commissione ha il compito di:

     a) censire gli studi e le ricerche sui fenomeni di dissesto idrogeologico effettuati dalle Università, dagli istituti di ricerca scientifica, dalla Regione Molise, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dai Consorzi di bonifica;

     b) rendere fruibili, da parte dei soggetti istituzionali che hanno competenza in materia di programmazione e di gestione del territorio, le risultanze fondamentali degli studi acquisiti ed esaminati dalla Commissione;

     c) elaborare proposte legislative e regolamentari che consentano alla Regione di programmare lo sviluppo, nel rispetto delle specificità del territorio molisano e secondo le indicazioni contenute nella Convenzione europea del paesaggio, approvata nel 2000 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

     3. La Commissione dura in carica sino alla fine dell'attuale legislatura.

 

     Art. 2. (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza).

     1. La Commissione è costituita da 7 consiglieri regionali, di cui 4 indicati dai gruppi di maggioranza e 3 indicati dai gruppi di opposizione.

     2. La Commissione elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di presidenza.

     3. La Commissione ha facoltà di:

     a) avvalersi della consulenza della struttura regionale dagli assessorati per i Lavori pubblici, per la Protezione civile e per l'Agricoltura;

     b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali operanti nel territorio;

     c) indire seminari e convegni;

     d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche e con l'Università;

     e) porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.

     4. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento, nonché personale di segreteria per il Presidente della Commissione e dell'Ufficio di presidenza, nel numero massimo di tre unità, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.

     5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto regionale ed il regolamento interno del Consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

 

     Art. 3. (Disposizioni procedurali).

     1. La Commissione, su questioni di particolare rilievo, può relazionare al Consiglio regionale per trarne orientamenti ed indirizzi.

     2. La Commissione trasmette al Presidente del Consiglio regionale le proposte di cui all'articolo 1, comma 2, corredate di relazione illustrativa.

     3. Entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun consigliere può presentare al Presidente dei Consiglio emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi 60 giorni.

     4. Terminato l'esame degli emendamenti da parte della Commissione, le proposte sono iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per il corrente anno in Euro 50.000,00 (EURO CINQUANTAMILA), Si provvede mediante la previsione di appositi stanziamenti con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 2005.

     2. In deroga alla vigente normativa in materia di contabilità, l'Ufficio di presidenza della Commissione ha autonomia di spesa, nel limite dello Statuto, con impegno di rendicontazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

     3. Anche per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

 

     Art. 5. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


[1] Abrogata dall'art. 80 della L.R. 26 gennaio 2012, n. 2.