§ 3.5.19 - L.R. 9 marzo 2007, n. 5.
Istituzione della Commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.5 calamità naturali, terremoti
Data:09/03/2007
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Istituzione e compiti della Commissione.
Art. 2.  Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 3.  Disposizioni procedurali.
Art. 4.  Norma finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 3.5.19 - L.R. 9 marzo 2007, n. 5. [1]

Istituzione della Commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi postterremoto e post-alluvione.

(B.U. 16 marzo 2007, n. 7).

 

Art. 1. Istituzione e compiti della Commissione.

     1. È istituita, presso il Consiglio regionale del Molise, una Commissione a carattere temporaneo, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, denominata: "Commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi post-terremoto e post-alluvione", di seguito denominata: "Commissione".

     2. La Commissione ha il compito di:

     a) censire gli studi e le ricerche sui fenomeni di dissesti idrogeologico effettuati dalle Università, dagli Istituti di ricerca scientifica, dalla Regione Molise, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane e dai Consorzi di bonifica;

     b) rendere fruibili da parte dei soggetti istituzionali che hanno competenza in materia di programmazione e di gestione del territorio, le risultanze fondamentali degli studi acquisiti ed esaminati dalla Commissione;

     c) elaborare proposte legislative e regolamentari che consentano alla Regione di programmare lo sviluppo, nel rispetto delle specificità del territorio molisano e secondo le indicazioni contenute nella Convenzione europea del paesaggio, approvata nel 2000 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa;

     d) fornire al Consiglio regionale il quadro dettagliato sullo stato della gestione degli interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell'ottobre 2002 e dall'alluvione del gennaio 2003 dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei benefici prodotti nell'ambito della gestione dei predetti interventi.

     In particolare essa riferisce all'Assemblea circa le modalità adottate per la stima dei fabbisogni finanziari relativi agli interventi, i fondi disponibili e la relativa provenienza, le risorse impegnate ed erogate; le modalità ed i criteri di erogazione dei contributi ai Comuni ed ai relativi controlli sull'utilizzo; le modalità ed i criteri di erogazione dei contributi a soggetti pubblici e privati per opere pubbliche ed i relativi controlli sull'utilizzo.

     3. La Commissione dura in carica 30 mesi decorrenti dal suo insediamento. Qualora il riconoscimento dello stato di emergenza dovesse essere prorogato, per disposizione dello Stato, oltre il termine di cui sopra, la durata della Commissione sarà prorogata con ulteriore atto legislativo.

 

     Art. 2. Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

     1. La Commissione è costituita da 7 consiglieri regionali di cui 4 indicati dai gruppi di maggioranza e 3 indicati dai gruppi di opposizione.

     2. La Commissione elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza che dura in carica 30 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La Commissione ha facoltà di:

     a) avvalersi della consulenza della struttura regionale, degli assessorati per i lavori pubblici, per l'ambiente, per la protezione civile e per l'agricoltura;

     b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali operanti nel territorio;

     c) indire seminari e convegni;

     d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche e con l'Università;

     e) porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti;

     f) avvalersi della consulenza di esperti qualificati per un tempo limitato ed oggetto determinato.

     4. Il Consiglio regionale provvede a fornire alla Commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento.

     5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto regionale ed il regolamento interno del Consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.

 

     Art. 3. Disposizioni procedurali.

     1. La Commissione, su questioni di particolare rilievo, può relazionare al Consiglio regionale per trarne orientamenti ed indirizzi.

     2. La Commissione trasmette al Presidente del Consiglio regionale le proposte di cui all'articolo 1, comma 2, corredate di relazione illustrativa.

     3. Entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun consigliere può presentare al Presidente del Consiglio emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi 60 giorni.

     4. Terminato l'esame degli emendamenti da parte della Commissione, le proposte sono iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la previsione di appositi stanziamenti con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 2007.

     2. Anche per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2010, n. 16, con la decorrenza ivi prevista. Per la proroga della Commissione consiliare di cui alla presente legge, vedi la L.R. 10 novembre 2009, n. 29.