§ 3.5.5 - Legge Regionale 7 aprile 1986, n. 7.
Provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 e dai successivi movimenti tellurici.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.5 calamità naturali, terremoti
Data:07/04/1986
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Al fine di sopperire agli oneri, dipendenti dalla precaria sistemazione alloggiativa, che gravano sulle famiglie, residenti o stabilmente dimoranti nei Comuni della Provincia di Isernia, rimaste [...]
Art. 2.      I contributi, ai fini del precedente articolo, sono concessi in misure differenziate, in relazione allo stato di bisogno degli interessati, pari a:
Art. 3.      La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta Municipale del Comune di residenza o di stabile dimora, alla data degli eventi sismici, del nucleo familiare sinistrato, su domanda [...]
Art. 4.      Agli esercenti attività commerciali ed artigianali che a causa degli eventi sismici sono stati costretti, a seguito di ordinanza di sgombero, ad abbandonare o trasferire temporaneamente, e [...]
Art. 5.      Le somme occorrenti per la concessione dei contributi sono preventivamente assegnate dalla Giunta Regionale ai Comuni interessati, su richiesta dei relativi Sindaci, accompagnata da una sommaria [...]
Art. 6.      I Comuni hanno la facoltà di assegnare i contributi di cui alle lettere a e b dell'art. 1 a partire dalla data in cui sono state effettuate le relative spese.
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte delle somme attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.


§ 3.5.5 - Legge Regionale 7 aprile 1986, n. 7. [1]

Provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 e dai successivi movimenti tellurici.

(B.U. n. 7 del 16 aprile 1986).

 

Art. 1.

     Al fine di sopperire agli oneri, dipendenti dalla precaria sistemazione alloggiativa, che gravano sulle famiglie, residenti o stabilmente dimoranti nei Comuni della Provincia di Isernia, rimaste senza tetto a causa degli eventi sismici del 7 ed 11 maggio 1984 e provvisoriamente alloggiate in immobili requisiti o in strutture prefabbricate o in altri ricoveri precari, la Regione Molise interviene con la concessione, tramite i Comuni, di contributi finanziari sulle seguenti spese, non coperte da provvidenze dello Stato:

     a) spese condominiali e spese relative ai consumi di energia elettrica per riscaldamento, sostenute dai nuclei familiari assegnatari di alloggi requisiti o, comunque, ricoverati in immobili requisiti o locati;

     b) spese relative ai consumi di energia elettrica, sostenute da nuclei familiari alloggiati in containers, in altre strutture prefabbricate o in altri ricoveri precari.

     Sono esclusi dalle provvidenze della presente legge i nuclei familiari beneficiari del contributo previsto, a favore di coloro che autonomamente trovano sistemazione alloggiativa, dall'ordinanza del Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984.

 

     Art. 2.

     I contributi, ai fini del precedente articolo, sono concessi in misure differenziate, in relazione allo stato di bisogno degli interessati, pari a:

     1) l'80% delle spese sostenute, per le famiglie il cui reddito annuo, diminuito di un milione per ogni componente del nucleo familiare, risulti non superiore a 12 milioni;

     2) il 60% delle spese sostenute, per le famiglie il cui reddito annuo, diminuito di un milione per ogni componente del nucleo familiare, risulti superiore a 12 milioni e non superiore a 15 milioni.

     Ai fini e per gli effetti di cui al 1° comma del presente articolo, si considera il reddito annuo lordo e complessivo, fruito dal nucleo familiare nell'anno precedente a quello in cui ricade il periodo al quale si riferiscono le spese sostenute ed ammesse a contributo, da comprovare con l'apposita certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte Dirette o mediante copia, conforme all'originale, della dichiarazione dei redditi presentata al Comune.

     Le detrazioni del reddito annuo, previste dal precedente 1°

     comma, sono ammesse per i componenti del nucleo familiare risultanti dalla situazione di famiglia riferita alla data degli eventi sismici o nati dopo gli eventi stessi.

 

     Art. 3.

     La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta Municipale del Comune di residenza o di stabile dimora, alla data degli eventi sismici, del nucleo familiare sinistrato, su domanda dell'interessato, con allegata documentazione comprovante le spese sostenute ammissibili a contributo, il reddito di cui al 2° comma del precedente articolo, la composizione del nucleo familiare, nonchè la residenza o, a mezzo di atto notorio, la dimora stabile alla data degli eventi sismici.

 

     Art. 4.

     Agli esercenti attività commerciali ed artigianali che a causa degli eventi sismici sono stati costretti, a seguito di ordinanza di sgombero, ad abbandonare o trasferire temporaneamente, e comunque per un periodo di almeno tre mesi, il proprio esercizio, sopportando gravi disagi, è corrisposto un contributo, una tantum, di lire due milioni.

     La concessione dei contributi è disposta dalla Giunta nel Comune in cui ha sede l'esercizio, a domanda dell'interessato.

     L'Assessorato alla Protezione Civile con propria ordinanza fisserà i criteri applicativi della presente legge.

 

     Art. 5.

     Le somme occorrenti per la concessione dei contributi sono preventivamente assegnate dalla Giunta Regionale ai Comuni interessati, su richiesta dei relativi Sindaci, accompagnata da una sommaria relazione indicante il presumibile fabbisogno finanziario, nonchè i dati ed ogni utile elemento in base ai quali è quantificato il fabbisogno stesso.

     Annualmente i Comuni devono far tenere alla Giunta Regionale il documentato rendiconto dell'utilizzazione delle somme assegnate.

 

     Art. 6.

     I Comuni hanno la facoltà di assegnare i contributi di cui alle lettere a e b dell'art. 1 a partire dalla data in cui sono state effettuate le relative spese.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte delle somme attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

     Per l'anno 1986 la spesa presunta è determinata in 500 milioni di lire.

     Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1986 sono introdotte le seguenti note di variazioni:

     Cap. n. 55200 "Fondo occorrente per fronteggiare oneri legislativi in corso - Spese correnti per funzioni normali - Riduzione di stanziamento di competenza e di cassa di L. 500.000.000".

     Rubrica n. 11 - Sicurezza sociale - Settore IV - Interventi straordinari in conseguenza di calamità Protezione civile - Nuovo capitolo n. 39755 "Provvedimenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 7 ed 11 maggio 1984 e dai successivi movimenti tellurici" con uno stanziamento di competenza e una dotazione di cassa di 500 milioni di lire.

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.