§ 3.5.1 - Legge Regionale 2 novembre 1976, n. 28.
Provvidenze a favore delle popolazioni del Friuli danneggiate dal terremoto del 1976.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.5 calamità naturali, terremoti
Data:02/11/1976
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Al fine di concorrere ad alleviare le sofferenze materiali delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto del 1976, la Regione Molise interviene con l'erogazione di un contributo "una [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.5.1 - Legge Regionale 2 novembre 1976, n. 28. [1]

Provvidenze a favore delle popolazioni del Friuli danneggiate dal terremoto del 1976.

(B.U. n. 21 del 16 novembre 1976).

 

Art. 1.

     Al fine di concorrere ad alleviare le sofferenze materiali delle popolazioni del Friuli colpite dal terremoto del 1976, la Regione Molise interviene con l'erogazione di un contributo "una tantum" di L. 30 milioni, a favore della Regione Friuli Venezia Giulia.

     La nuova spesa viene iscritta nella Rubrica n. 11 - Settore IV - Interventi straordinari urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali - Cap. 1565 "Contributo della Regione Molise in favore delle popolazioni del Friuli danneggiate dal terremoto del 1976", previa riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spese correnti del bilancio 1976 appresso indicati:

     - Cap. 390 "Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività per fini istituzionali (L.R.27 ottobre 1972,n. 18) L. 10 milioni

     - Cap. 400 "Oneri arretrati per il rinnovo del Consiglio Regionale L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 21)" L. 20 milioni.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.