Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.4 trasporti e comunicazioni |
Data: | 06/04/2009 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 |
Art. 2. Abrogazione di comma all'articolo 14 della legge regionale n. 19/2000 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 3.4.34 - L.R. 6 aprile 2009, n. 12.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, ad oggetto: "Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale".
(B.U. 16 aprile 2009, n. 8)
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
a) al comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: "I Comuni, prima di avviare le procedure di gara, sono tenuti a sottoscrivere con la Regione un'intesa finalizzata ad individuare le risorse a carico del bilancio regionale assegnate allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico urbano per l'intero periodo previsto dal bando di gara. Le attuali reti di servizi urbani, anche se già approvate, vanno razionalizzate, commisurate allo stanziamento del bilancio regionale e nuovamente approvate dalla Regione. Sono abrogate le norme regionali in contrasto.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano ha luogo mediante l'esperimento di una gara a procedura ristretta e l'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini della partecipazione alla gara del trasporto pubblico locale extraurbano gli offerenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) idonea capacità tecnica e professionale, prevista dalle vigenti leggi in materia;
b) dimostrazione di avere svolto, in forma singola o associata, negli ultimi tre anni attività di trasporto pubblico locale, per una percorrenza annua non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei chilometri della rete dei servizi minimi posti a gara;
c) capacità economica e finanziaria. La capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti deve essere dimostrata, ai sensi del
1) bilancio dell'impresa, in forma singola o associata, dal quale risulti un valore della produzione in ciascuno degli ultimi tre esercizi, chiusi alla data di pubblicazione del bando, per attività di trasporto pubblico locale non inferiore a quattro milioni di euro;
2) idonee referenze, rilasciate da almeno due istituti bancari, atte a dimostrare la capacità finanziaria dell'impresa.";
d) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Il soggetto aggiudicatario della gara è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto di servizio non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto disposto dalla vigente normativa. È ammesso il subappalto per una quota non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di servizio, previa autorizzazione dell'ente affidante. Nel bando di gara devono essere specificate le parti della Rete di Servizi Minimi di trasporto pubblico locale che possono essere oggetto di subappalto. L'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico;
3-ter. In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 dell'allegato A) al
Art. 2. Abrogazione di comma all'articolo 14 della
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.