§ 3.4.29 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 35.
Modifica dell'articolo 38 della legge regionale n. 19/ 1984, ad oggetto: 'Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe'.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:23/12/2004
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. Il sesto comma dell'articolo 38 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19: "Norme in materia di trasporti di competenza regionale – Deleghe" è sostituito dal seguente:


§ 3.4.29 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 35.

Modifica dell'articolo 38 della legge regionale n. 19/ 1984, ad oggetto: 'Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe'.

(B.U. 31 dicembre 2004, n. 29).

 

Art. 1.

     1. Il sesto comma dell'articolo 38 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19: "Norme in materia di trasporti di competenza regionale – Deleghe" è sostituito dal seguente:

"6. I viaggiatori dei mezzi di pubblico trasporto, compresi i servizi ferroviari di competenza regionale, sprovvisti di valido documento di viaggio sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad Euro 10 qualora il pagamento avvenga sul mezzo di trasporto e ad Euro 15 negli altri casi. La sanzione amministrativa non è dovuta se il viaggiatore dimostri, entro due giorni dal riscontro, di essere in possesso di valido documento di abbonamento".