§ 3.4.18 - Legge Regionale 28 novembre 1994, n. 21.
Intervento finanziario per il trasporto in abbonamento dei lavoratori molisani mediante autolinee non di competenza della Regione Molise.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:28/11/1994
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 3.4.18 - Legge Regionale 28 novembre 1994, n. 21. [1]

Intervento finanziario per il trasporto in abbonamento dei lavoratori molisani mediante autolinee non di competenza della Regione Molise.

(B.U. n. 24 del 1 dicembre 1994).

 

Art. 1.

     1. A favore dei lavoratori molisani che utilizzano in abbonamento autoservizi di linea interurbani non di competenza della Regione Molise per recarsi al posto di lavoro, la Regione interviene finanziariamente per compensare la differenza di costo tra l'abbonamento riferito all'autolinea utilizzata e quello in vigore a livello regionale per analoga percorrenza.

 

     Art. 2.

     1. Alle imprese che rilasceranno in favore dei lavoratori molisani abbonamenti di costo pari a quello previsto dagli analoghi titoli di viaggio, in vigore per i servizi di competenza della Regione Molise, verrà trimestralmente rimborsata la relativa differenza previo presentazione di fattura con allegato un elenco in cui a fianco dei lavoratori beneficiari siano indicati:

     - l'autolinea utilizzata;

     - l'importo pagato e quello spettante.

     2. Il rimborso è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore ai Trasporti se delegato.

 

     Art. 3.

     1. Il rilascio degli abbonamenti speciali di cui alla presente legge è subordinato alla condizione che il richiedente documenti di viaggiare, al momento del primo rilascio, per motivi di lavoro.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1994 in 25 (venticinque) milioni di lire, si fa fronte con i fondi previsti sul capitolo 19410 del Bilancio 1994 (Fondo Nazionale Trasporti).

     2. Per gli anni successivi si provvederà con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 18 aprile 2014, n. 11.