§ 3.4.12 - Legge Regionale 13 agosto 1977, n. 25.
Integrazioni alla legge regionale avente per oggetto: "Intervento finanziario per la perequazione del trattamento economico del personale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:13/08/1977
Numero:25


Sommario
Art. unico.      (Omissis)


§ 3.4.12 - Legge Regionale 13 agosto 1977, n. 25. [1]

Integrazioni alla legge regionale avente per oggetto: "Intervento finanziario per la perequazione del trattamento economico del personale delle autolinee".

(B.U. n. 16 del 1 settembre 1977).

 

Art. unico.

     (Omissis) [2]

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore lo stesso giorno a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 13 agosto 1977, n. 24.