§ 3.4.9 - Legge Regionale 20 gennaio 1977, n. 4.
Interventi per l'esercizio delle autolinee regionali nel secondo semestre 1976.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.4 trasporti e comunicazioni
Data:20/01/1977
Numero:4


Sommario
Art. 1.      In considerazione della grave situazione delle imprese di trasporti pubblici esercenti autolinee di competenza regionale e allo scopo di assicurare la continuità e la regolarità dei servizi, gli [...]
Art. 2.      Le domande di contributo, unitamente alla documentazione necessaria dovranno essere presentate all'Assessorato ai Trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3.      Nel caso di variazione o di sostituzione della ditta concessionaria regolarmente autorizzata, il contributo sarà assegnato al subentrante.
Art. 4.      La spesa per l'attuazione della presente legge, valutata in Lire 250 milioni graverà sul capitolo 841 del bilancio di previsione per l'anno 1976.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 3.4.9 - Legge Regionale 20 gennaio 1977, n. 4. [1]

Interventi per l'esercizio delle autolinee regionali nel secondo semestre 1976.

(B.U. n. 2 del 1 febbraio 1977).

 

Art. 1.

     In considerazione della grave situazione delle imprese di trasporti pubblici esercenti autolinee di competenza regionale e allo scopo di assicurare la continuità e la regolarità dei servizi, gli interventi finanziari previsti dalla legge regionale 20 ottobre 1976, n. 26, sono estesi, con le stesse modalità e condizioni all'esercizio volto dalle imprese concessionarie nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1976.

 

     Art. 2.

     Le domande di contributo, unitamente alla documentazione necessaria dovranno essere presentate all'Assessorato ai Trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     Nel caso di variazione o di sostituzione della ditta concessionaria regolarmente autorizzata, il contributo sarà assegnato al subentrante.

 

     Art. 4.

     La spesa per l'attuazione della presente legge, valutata in Lire 250 milioni graverà sul capitolo 841 del bilancio di previsione per l'anno 1976.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.