Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.3 ambiente e tutela dall'inquinamento |
Data: | 26/06/2006 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'allegato 1 della legge regionale n. 38/1999, ove è definita la ripartizione delle competenze in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra AA.- SS.LL. ed ARPA Molise, [...] |
Art. 2. 1. All'articolo 24 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 3. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è aggiunto il seguente comma: |
Art. 4. 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, è così sostituito: |
Art. 5. [1] |
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.3.24 – L.R. 26 giugno 2006, n. 11.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 38, recante: 'Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM)'.
(B.U. 1 luglio 2006, n. 19).
1. All'allegato 1 della
2. Al medesimo allegato 1, tra le competenze la cui responsabilità primaria è attribuita all'ARPA Molise, all'espressione "controlli impiantistici preventivi e periodici in campo ambientale" è aggiunta l'espressione: "nonché gli altri controlli di tipo impiantistico o tecnico-ingegneristico e strumentale demandati da specifiche fonti normative nazionali o regionali, ivi comprese le verifiche di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 162/ 1999 e successive modifiche".
3. Allo stesso allegato 1, tra le competenze attribuite alle AA.SS.LL., le parole "igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche" sono sostituite dalle parole: "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche"; inoltre, tra le competenze attribuite all'ARPA Molise, le parole "radioattività ambientale o OEM"sono sostituite dalle parole: "radioattività ambientale e C.E.M.".
1. All'articolo 24 della
«14. Il personale assegnato al soppresso Settore Impiantistico-Antinfortunistico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge che introduce il presente comma, può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva presso i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., secondo il proprio profilo professionale e posizione funzionale, con relativo ampliamento delle dotazioni organiche, in ordine allo svolgimento delle competenze sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro».
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
«2 bis. In particolare per l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, le AA.SS.LL. utilizzano, anche, in regime convenzionale, le strutture"tecnico-ingegneristiche e strumentali dell'ARPA Molise».
1. Il comma 3 dell'articolo 10 della
"3. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità annua lorda omnicomprensiva pari al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore Generale, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute, da liquidare con riferimento alla sede di residenza e nei limiti e con le modalità stabiliti per i dirigenti dello Stato".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della
"4. Al Presidente del Collegio dei Revisori è corrisposta una maggiorazione del 20% dell'indennità spettante ai singoli componenti".
[1. La lettera a) dell'articolo 20 della
"a) un finanziamento regionale destinato alla copertura delle attività istituzionali dell'Agenzia definito annualmente dalla Giunta regionale".]
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della