Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.1 urbanistica ed edilizia |
Data: | 02/08/2010 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati), e successive modificazioni e integrazioni, sono [...] |
§ 3.1.53 - L.R. 2 agosto 2010, n. 15.
Modifiche alla Legge Regionale 18 luglio 2008, n. 25, ad oggetto 'Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati'
(B.U. 16 agosto 2010, n. 24)
1. Alla
a) all'articolo 1, comma 3, lettera d), in fine sono aggiunte le seguenti parole: 'salvo parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo';
b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: '6. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 5 non costituisce motivo di rigetto della domanda volta ad ottenere il permesso di costruire per gli interventi di cui alla presente legge.';
c) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole 'superficie, a piano terra o a livello stradale,' sono sostituite dalle parole 'porzione del piano terreno di un fabbricato,su qualunque fronte dello stesso,';
d) all'alinea dell'articolo 4, dopo le parole 'previsti dai vigenti regolamenti di igiene', sono aggiunte le seguenti parole: ' salvo quanto previsto per l'altezza media alla lettera a),';
e) all'articolo 4, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 'a) anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali, altezza media ponderale del sottotetto non inferiore a metri 2,20, ridotta a metri 2 per i comuni situati a quota superiore a 500 metri, calcolata dividendo il volume della complessiva porzione di sottotetto avente altezza superiore a metri 1,40 per la superficie relativa, senza tener conto dell'eventuale suddivisione in vani';
f) all'articolo 6, comma 1, la lettera a) è abrogata;
g) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;
h) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. In caso di deroga ai limiti fissati dal
i) all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, le parole 'secondo il costo base di costruzione' sono sostituite dalle seguenti: 'secondo il costo di costruzione per edilizia residenziale pubblica agevolata recepito dalla Regione'.