§ 3.1.53 - L.R. 2 agosto 2010, n. 15.
Modifiche alla Legge Regionale 18 luglio 2008, n. 25, ad oggetto 'Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:02/08/2010
Numero:15


Sommario
Art. 1. 1. Alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati), e successive modificazioni e integrazioni, sono [...]


§ 3.1.53 - L.R. 2 agosto 2010, n. 15.

Modifiche alla Legge Regionale 18 luglio 2008, n. 25, ad oggetto 'Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati'

(B.U. 16 agosto 2010, n. 24)

 

Art. 1.

1. Alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati), e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera d), in fine sono aggiunte le seguenti parole: 'salvo parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo';

 

b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: '6. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 5 non costituisce motivo di rigetto della domanda volta ad ottenere il permesso di costruire per gli interventi di cui alla presente legge.';

 

c) all'articolo 2, comma 1, lettera d), le parole 'superficie, a piano terra o a livello stradale,' sono sostituite dalle parole 'porzione del piano terreno di un fabbricato,su qualunque fronte dello stesso,';

 

d) all'alinea dell'articolo 4, dopo le parole 'previsti dai vigenti regolamenti di igiene', sono aggiunte le seguenti parole: ' salvo quanto previsto per l'altezza media alla lettera a),';

 

e) all'articolo 4, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: 'a) anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali, altezza media ponderale del sottotetto non inferiore a metri 2,20, ridotta a metri 2 per i comuni situati a quota superiore a 500 metri, calcolata dividendo il volume della complessiva porzione di sottotetto avente altezza superiore a metri 1,40 per la superficie relativa, senza tener conto dell'eventuale suddivisione in vani';

 

f) all'articolo 6, comma 1, la lettera a) è abrogata;

 

g) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

 

h) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: '3. In caso di deroga ai limiti fissati dal D. M. 2 aprile 1968, n. 1444, è ammessa la facoltà di conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, ovvero, in mancanza di superfici idonee, la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area interessata dall'intervento. Le relative somme sono destinate dal comune alla realizzazione delle infrastrutture di cui al decreto n. 1444/1968';

 

i) all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, le parole 'secondo il costo base di costruzione' sono sostituite dalle seguenti: 'secondo il costo di costruzione per edilizia residenziale pubblica agevolata recepito dalla Regione'.