§ 3.1.44 - L.R. 5 aprile 2007, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:05/04/2007
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 16 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, concernente: "Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi [...]
Art. 2.      1. All'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:
Art. 3.      1. È abrogato il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17.


§ 3.1.44 - L.R. 5 aprile 2007, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 (Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni) ed abrogazione del comma 3 dell'articolo 21 e dell'articolo 26 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).

(B.U. 16 aprile 2007, n. 9).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 16 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, concernente: "Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni", è sostituito dal seguente:

     "Art. 16. Riserva di alloggi per particolari situazioni di emergenza abitativa.

     1. I Comuni sono autorizzati a riservare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non superiore al 20 per cento degli alloggi disponibili annualmente, al di fuori della graduatoria, da destinare a nuclei familiari che si trovino in specifiche e documentate situazioni di particolare emergenza abitativa individuate dai Comuni. Al fine di definire l'entità degli alloggi ammessi a riserva ai sensi del presente comma, l'arrotondamento è consentito all'unità superiore.

     2. Nell'ambito della riserva il Comune, con provvedimento motivato, può assegnare provvisoriamente l'alloggio. Tale assegnazione provvisoria non può eccedere la durata di anni uno, prorogabile a due, ed in ogni caso è richiesta la sussistenza dei requisiti prescritti per l'accesso. In mancanza di domande da parte di coloro che si trovino nelle situazioni di emergenza gli alloggi riservati vanno assegnati a favore di coloro che sono collocati utilmente nella graduatoria generale.

     3. L'assegnazione provvisoria a favore delle forze dell'ordine in servizio può essere disposta, a prescindere dal requisito del reddito, solo in caso di trasferimento e quando ne derivi un disagio abitativo.

     4. In aggiunta all'aliquota del 20 per cento di cui al comma 1, il Comune può, altresì, riservare, per un periodo transitorio e su proposta del Prefetto, motivata da esigenze di ordine pubblico, una ulteriore aliquota, non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili, da assegnare per pubbliche calamità nonché agli appartenenti alle Forze Armate, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, al Corpo dei Vigili del Fuoco ed alla Polizia Locale.

     5. Gli alloggi comunali, gestiti dai Comuni, sono assegnati in regime di concessione amministrativa. L'atto di concessione amministrativa determina:

     a) la durata massima della concessione con riferimento alla permanenza delle eccezionali ragioni che hanno determinato la richiesta;

     b) l'ammontare del canone concessorio.

     6. Al termine del periodo di assegnazione provvisoria l'alloggio è riconsegnato, a cura del Comune, in buono stato locativo all'Ente gestore.

     7. Alla scadenza del periodo di assegnazione provvisoria di cui ai commi 2 e 3, entro il termine di 60 giorni, l'Ente gestore richiede alla Commissione di cui all'art. 9 l'accertamento dei requisiti per l'assegnazione definitiva. In caso di accertamento negativo, l'Ente gestore procede all'esecuzione del rilascio ai sensi dell'articolo 24.

     8. Non è ammessa nessuna forma di riserva al di fuori di quelle previste dalle presenti norme.".

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

     "3 bis. Gli Enti gestori provvedono, in ogni tempo, limitatamente, ai nuclei familiari che versino in condizioni di disagio economico-sociale, ad acquisire la documentazione reddituale richiesta e non presentata o già presentata incompleta, rideterminando il canone dovuto in base al reddito effettivo del nucleo familiare dell'interessato, previo accertamento da parte delle amministrazioni comunali in ordine alle richiamate condizioni di disagio economico- sociale.".

 

     Art. 3.

     1. È abrogato il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17.

     2. È abrogato l'articolo 26 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 17.