Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 3. assetto ed utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.1 urbanistica ed edilizia |
Data: | 06/12/2005 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituita dalla seguente: |
Art. 3. 1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è aggiunto il seguente capoverso: |
Art. 4. 1. La presente legge si applica anche alle commissioni già nominate. |
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 3.1.40 – L.R. 6 dicembre 2005, n. 47.
Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni.
(B.U. 16 dicembre 2005, n. 39).
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della
"3. Il Presidente e gli altri componenti svolgono le loro funzioni per 5 anni a decorrere dal decreto di nomina. Il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere le designazioni almeno 60 giorni prima della scadenza delle Commissioni. Tali designazioni dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta".
1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della
"c) da un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale scelto tra quelli designati dalle medesime".
1. Al comma 4 dell'articolo 9 della
"Al segretario della commissione viene attribuito un compenso, per ogni seduta, pari al 75% di quello corrisposto ai componenti".
1. La presente legge si applica anche alle commissioni già nominate.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.