§ 3.1.40 – L.R. 6 dicembre 2005, n. 47.
Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:06/12/2005
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituita dalla seguente:
Art. 3.      1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è aggiunto il seguente capoverso:
Art. 4.      1. La presente legge si applica anche alle commissioni già nominate.
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.1.40 – L.R. 6 dicembre 2005, n. 47.

Nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni.

(B.U. 16 dicembre 2005, n. 39).

 

Art. 1.

     1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "3. Il Presidente e gli altri componenti svolgono le loro funzioni per 5 anni a decorrere dal decreto di nomina. Il Presidente della Giunta regionale provvede a richiedere le designazioni almeno 60 giorni prima della scadenza delle Commissioni. Tali designazioni dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla richiesta".

 

     Art. 2.

     1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è sostituita dalla seguente:

     "c) da un rappresentante delle OO.SS. dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale scelto tra quelli designati dalle medesime".

 

     Art. 3.

     1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, è aggiunto il seguente capoverso:

"Al segretario della commissione viene attribuito un compenso, per ogni seduta, pari al 75% di quello corrisposto ai componenti".

 

     Art. 4.

     1. La presente legge si applica anche alle commissioni già nominate.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.