§ 3.1.39 – L.R. 29 agosto 2005, n. 28.
Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2004, n. 25, concernente: “Disposizioni regionali in materia di sanatoria degli abusi edilizi, in attuazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:29/08/2005
Numero:28


Sommario
Art. 1.      Le istanze di rilascio di titoli abilitativi in sanatoria, presentate ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, [...]
Art. 2.      1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 25, in fine, le parole "la nuova costruzione non superi complessivamente 3.000 metri cubi" sono sostituite con le parole [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.1.39 – L.R. 29 agosto 2005, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2004, n. 25, concernente: “Disposizioni regionali in materia di sanatoria degli abusi edilizi, in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche”.

(B.U. 1 settembre 2005, n. 24).

 

Art. 1.

     Le istanze di rilascio di titoli abilitativi in sanatoria, presentate ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il cui procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, possono essere integrate anche successivamente alla data del 31 marzo 2005.

 

     Art. 2.

     1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 25, in fine, le parole "la nuova costruzione non superi complessivamente 3.000 metri cubi" sono sostituite con le parole "l'abuso non superi complessivamente 3.000 metri cubi".

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.