§ 3.1.36 - L.R. 5 gennaio 2005, n. 1.
Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 25: "Disposizioni regionali in materia di sanatoria [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:05/01/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 25, deve interpretarsi nel senso che il limite volumetrico di 200 metri cubi per le pertinenze delle abitazioni ed il [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 3.1.36 - L.R. 5 gennaio 2005, n. 1.

Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 25: "Disposizioni regionali in materia di sanatoria degli abusi edilizi, in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche".

(B.U. 15 gennaio 2005, n. 1).

 

Art. 1.

     1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2004, n. 25, deve interpretarsi nel senso che il limite volumetrico di 200 metri cubi per le pertinenze delle abitazioni ed il limite volumetrico di 500 metri cubi per i volumi residenziali trovano applicazione anche alle opere abusive relative a nuove costruzioni residenziali, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente 3.000 metri cubi.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.