§ 3.1.24 - Legge Regionale 4 agosto 1998, n. 14.
Grande Giubileo del 2000 - Snellimento delle procedure urbanistiche ed amministrative. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:04/08/1998
Numero:14


Sommario
Art. 1.      La presente legge è volta a garantire snellimento delle procedure urbanistiche ed amministrative, in modo temporaneo ed eccezionale, al fine di consentire il conseguimento delle finalità di cui [...]
Art. 2.      1 - Le singole amministrazioni comunali, competenti per territorio, sono autorizzate al rilascio di concessioni edilizie, in deroga alle norme ed alle previsioni del proprio strumento [...]
Art. 3. 
Art. 4.      L'attuazione delle disposizioni, previste dalla presente legge, non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della [...]


§ 3.1.24 - Legge Regionale 4 agosto 1998, n. 14. [1]

Grande Giubileo del 2000 - Snellimento delle procedure urbanistiche ed amministrative. [2]

(B.U. n. 16 del 14 agosto 1998).

 

Art. 1.

     La presente legge è volta a garantire snellimento delle procedure urbanistiche ed amministrative, in modo temporaneo ed eccezionale, al fine di consentire il conseguimento delle finalità di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270.

 

     Art. 2.

     1 - Le singole amministrazioni comunali, competenti per territorio, sono autorizzate al rilascio di concessioni edilizie, in deroga alle norme ed alle previsioni del proprio strumento urbanistico vigente, senza necessità di attivare le procedure di cui alla legge 18 agosto 1942, n. 1150 e successive integrazioni e modificazioni, previo approvazione preventiva dei progetti da parte del Consiglio Comunale.

     2 - tale attività urbanistico - amministrativa è consentita ai fini esclusivi della costruzione e/o ampliamento degli edifici di culto, di quelli per attività ricettiva e di ristoro e dei loro servizi pertinenti.

     3 - Tutte le competenze dell'amministrazione regionale, finalizzate al rilascio delle autorizzazioni o concessioni di cui alla presente legge, sono temporaneamente delegate ed attribuite alle singole amministrazioni comunali di cui al primo comma.

     4 - I pareri di cui all'art. 2 della legge 12 settembre 1994 n. 16, dovranno essere resi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. E' consentita un'ulteriore proroga di trenta giorni, su motivato parere del responsabile di cui all'art. 2 comma 2. della sopracitata legge regionale. Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende acquisito favorevolmente.

 

     Art. 3. [3]

     1. La presente legge resta in vigore sino al 31 ottobre 1999. Le opere relative a concessioni rilasciate a norma della presente legge dovranno essere completate e rese pienamente funzionali entro il 31 maggio 2000.

     2. Qualora entro la predetta data le opere non siano state completate e rese pienamente funzionali, i Comuni possono fissare nuovi termini ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     3. Tutte le opere realizzate ai sensi della presente legge devono avere il vincolo di destinazione d'uso da trascrivere presso l'Ufficio ipoteca per la durata minima di 10 anni.

 

     Art. 4.

     L'attuazione delle disposizioni, previste dalla presente legge, non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] Il Commissario del Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue: "Il Governo ha tuttavia osservato che non appare consona la prevista durata dell'efficacia della deroga per l'approvazioni delle varianti urbanistiche che la legge in esame fa coincidere con il termine previsto dall'art. 1, lettera d) della legge n. 270/97 [31 ottobre 1999], data entro la quale le opere devono essere complete e funzionali per rispondere alle finalità giubilari".

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2000, n. 9, nel testo stabilito dall'art. 1 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 45.