§ 3.1.10 - Legge Regionale 8 settembre 1983, n. 18.
Integrazioni all'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 7 - Piano straordinario di edilizia popolare agevolata e convenzionata.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.1 urbanistica ed edilizia
Data:08/09/1983
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Possono altresì essere ammessi ad usufruire dei contributi previsti della presente legge le Cooperative composte da lavoratori dipendenti che intendano acquistare
Art. 2.      Gli alloggi acquistati con il contributo previsto dalla presente legge sono inalienabili così come previsto dall'art. 15 della legge n. 7.
Art. 3.      Per l'anno 1983 l'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in presunte L. 1.000.000.000 è posto a carico del nuovo capitolo di spesa n. 2 - 1 - 2 - 07 - 3 - 23 - 4 - 3 - [...]
Art. 4.      La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


§ 3.1.10 - Legge Regionale 8 settembre 1983, n. 18. [1]

Integrazioni all'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 7 - Piano straordinario di edilizia popolare agevolata e convenzionata.

(B.U. n. 18 del 16 settembre 1983).

 

Art. 1.

     Possono altresì essere ammessi ad usufruire dei contributi previsti della presente legge le Cooperative composte da lavoratori dipendenti che intendano acquistare [2] immobili facenti parte di complessi edilizi concessi in locazione ai soci da almeno tre anni.

     I soci delle Cooperative di acquisto devono avere i seguenti requisiti:

     a) essere locatari da almeno tre anni dell'alloggio che intendono acquistare [3] e che lo stesso sia rispondente ai requisiti oggettivi previsti dalla legge regionale n. 7 del 1979;

     b) essere lavoratori dipendenti in servizio nel Molise;

     c) possedere inoltre i requisiti previsti dalla legge n. 457/1978 e leggi successive:

     1) cittadinanza italiana;

     2) residenza o posto di lavoro nel Comune ove si intenda acquistare l'alloggio;

     3) non avere mai beneficiato di altre agevolazioni in materia di edilizia economica e popolare in qualsiasi forma e da qualsiasi Ente concessa;

     4) non essere proprietario, unitamente ad altri componenti il proprio nucleo familiare, di altra abitazione che ne consenta la concreta utilizzazione nel Comune ove si intenda acquistare l'alloggio;

     5) essere in possesso di un reddito complessivo familiare non superiore ai limiti fissati dalla deliberazione CIPE del 12 novembre 1982.

     Ai fini della determinazione del limite massimo del reddito complessivo, il reddito del nucleo familiare è diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio che risulti essere a carico.

     Agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrono redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60% (sessanta per cento), come da legge n. 94 del 25 febbraio 1982, art. 2, penultimo comma, che modifica l'art. 21 della legge 457/1978.

     Il contributo verrà determinato con le stesse modalità previste dall'art. 13 della legge n. 7 sulla base del costo convenzionale previsto dall'art. 5 aumentato del 16% e sarà erogato in unica soluzione ad istruttoria effettuata e previa dimostrazione di avere stipulato il contratto di acquisto.

 

     Art. 2.

     Gli alloggi acquistati con il contributo previsto dalla presente legge sono inalienabili così come previsto dall'art. 15 della legge n. 7.

     Le domande di ammissione al contributo dovranno pervenire alla Giunta Regionale entro 30 giorni [4] dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     Per gli anni successivi, a partire dal 1984, le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.

 

     Art. 3.

     Per l'anno 1983 l'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in presunte L. 1.000.000.000 è posto a carico del nuovo capitolo di spesa n. 2 - 1 - 2 - 07 - 3 - 23 - 4 - 3 - 06 -1 - 18235 - "Interventi finanziari a favore di cooperative composte da lavoratori dipendenti che intendano acquistare [5] immobili facenti parte di complessi edilizi concessi in locazione ai soci da almeno tre anni. Art. 4 legge regionale 12 febbraio 1979, n. 7 e art. 1 legge regionale n. 18 dell'8 settembre 1983" iscritto nello stato di previsione della spesa 1983 con uno stanziamento di competenza e una dotazione di cassa di L. 1.000.000.000, previa riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa numero 2 - 1 - 2 - 07 - 3 - 23 - 4 - 3 - 06 - 1 - 18230.

     Per gli esercizi futuri la stessa legge approvativa dei bilanci regionali determinerà l'ammontare dei fondi da destinare al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 4.

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] L'art. 1 della L.R. 2 marzo 1984, n. 5 ha aggiunto, dopo le parole "che intendono acquistare" la frase ", o che abbiano acquistato,". L'art. 3 della stessa legge stabilisce, peraltro, che tale modifica è operativa solo in sede di prima applicazione della L.R. 2 marzo 1984, n. 5.

[3] L'art. 2 della L.R. 2 marzo 1984, n. 5 ha aggiunto, dopo le parole "che intendono acquistare" la frase "o che abbiano acquistato in epoca non anteriore al 1° gennaio 1983". L'art. 3 della stessa legge stabilisce, peraltro, che tale modifica è operativa solo in sede di prima applicazione della L.R. 2 marzo 1984, n. 5.

[4] L'art. 4 della L.R. 2 marzo 1984, n. 5 stabilisce che il presente termine decorre dalla data di approvazione della stessa L.R. n. 5 del 1984.

[5] L'art. 5 della L.R. 2 marzo 1984, n. 5 ha aggiunto, dopo le parole "che intendono acquistare" la frase ", o che abbiano acquistato,". L'art. 3 della stessa legge aveva stabilito, peraltro, che tale modifica è operativa solo in sede di prima applicazione della L.R. 2 marzo 1984, n. 5.