§ 2.11.16 - Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 16.
Il Molise verso ed oltre il Giubileo del 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:14/12/1998
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Aree di intervento.
Art. 3.  Valorizzazione degli edifici di valenza culturale, e religiosa e promozione della ricettività turistica.
Art. 4.  Iniziative di carattere culturale e religioso.
Art. 5.  Incentivi per la promozione turistica.
Art. 6.  Promozione dell'immagine della Regione.
Art. 7.  Comitato tecnico - scientifico.
Art. 8.  Regolamento attuativo.
Art. 9.  Programma delle iniziative.
Art. 10.  Disposizioni finanziarie.
Art. 11.  Durata della legge.


§ 2.11.16 - Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 16. [1]

Il Molise verso ed oltre il Giubileo del 2000.

(B.U. n. 24 del 16 dicembre 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Molise, per il Giubileo del 2000, con lo scopo di incoraggiare flussi di turismo religioso e facilitare il rientro dei molisani all'estero, promuove con la presente legge:

     a) interventi volti a valorizzare itinerari turistico - religiosi e siti di alta valenza storica, culturale, artistica e religiosa;

     b) progetti ed azioni mirati ad organizzare e gestire l'accoglienza, basso costo in strutture pubbliche e private lungo gli itinerari e nei siti di cui al punto a);

     c) iniziative e celebrazioni culturali e religiose rivolte a convogliare l'interesse turistico nel Molise.

 

     Art. 2. Aree di intervento.

     1. La Regione Molise, sulla base delle indicazioni degli itinerari interregionali individuali dal Comitato Paritetico Abruzzo Molise, per realizzare finalità della presente legge:

     a) intraprende tutte le iniziative per far conoscere e valorizzare antichi percorsi che congiungevano il Molise ai centri della cristianità, catalogando altresì gli itinerari di fede e i centri di culto, nonché le mete turistico-culturali più rilevanti;

     b) programma gli interventi di recupero e di valorizzazione, d'intesa con la Soprintendenza Archeologica del Molise, dei monumenti di alta valenza culturale e non situati lungo i percorsi di cui alla lettera a);

     c) programma gli interventi di recupero di edifici pubblici nei centri storici dei comuni situati lungo i percorsi di cui alla lett. a) per una fruibilità socio-culturale finalizzata ben oltre l'anno giubilare (mostre - biblioteche - centri sociali);

     d) individua lungo i percorsi di cui alla lettera a) gli immobili di proprietà pubblica e privata presenti nel territorio molisano (case cantoniere, istituti scolastici, rifugi, ecc.) utilizzabili come "centri visita", per consentire ai visitatori la sosta breve o comunque lo scambio di informazioni, o come siti di mostre o di vendite di opuscoli turistici e di prodotti artigianali e agroalimentari locali;

     e) programma il miglioramento e la crescita dell'offerta turistico - ricettiva, in particolare nei riguardi del turismo di ritorno;

     f) promuove incontri, esposizioni, mostre, meeting di studio anche in accordo con centri di studio come i università, le Curie Vescovili, gli enti locali e le Associazioni culturali per accrescere l'offerta culturale della regione;

     g) valorizza e dà impulso alle celebrazioni e alle tradizioni locali di interesse culturale e religioso;

     h) incentiva l'immagine del Molise tramite interventi di carattere divulgativo e pubblicistico.

 

     Art. 3. Valorizzazione degli edifici di valenza culturale, e religiosa e promozione della ricettività turistica.

     1. La Regione Molise, al fine di Promuovere l'offerta turistica attraverso la valorizzazione degli edifici, religiosi e non, di significativa valenza artistica, storica e culturale esistenti sul territorio e attraverso lo sviluppo e la ricettività alberghiera:

     a) realizza il censimento e la creazione degli edifici di culto molisani, attraverso uno studio organico, anche in accordo con l'università, con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, con l'IRESMO e con i principali enti culturali e formativi;

     b) coordina i progetti di recupero e di ristrutturazione degli edifici di culto collocati lungo gli itinerari di fede, su proposta di enti pubblici e soggetti privati che garantiscano servizi minimi di accoglienza primaria, accessi stradali, parcheggi;

     c) sottoscrive accordi Programmatici con enti locali, società pubbliche e private, cooperative per la realizzazione di nuovi impianti turistico-alberghieri o per la riattazione di vecchi edifici, collocati entrambi in prossimità dei percorsi di fede, privilegiando quei progetti che rivitalizzano i centri storici per l'ospitalità a basso costo durante l'anno giubilare e per un utilizzo sociale dopo l'anno 2000;

     d) sostiene iniziative di privati intese a potenziare le strutture ricettive esistenti, in particolare quelle a basso costo, ivi compresi i campeggi;

     e) sostiene, con apposite convenzioni, le iniziative dei proprietari e dei gestori di dimore storiche, che intendano consentire l'utilizzo, anche parziale degli edifici per motivi culturali, mostre, esposizioni, o come quell'accesso al pubblico per visite guidate.

 

     Art. 4. Iniziative di carattere culturale e religioso.

     1. La Regione Molise, al fine di promuovere l'offerta turistica attraverso iniziative di carattere culturale e religioso:

     a) censisce tutte le festività popolari molisane di significativa valenza culturale, storica e religiosa e ne cura un calendario ragionato allo scopo di divulgare il significato delle singole manifestazioni;

     b) sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati tese a promuovere la rinascita delle tradizioni popolari di riconosciuta valenza culturale, storica e religiosa;

     e) sostiene seminari e ricerche sugli aspetti delle culture locali, dal costumi alla gastronomia;

     d) promuove mostre di arte sacra e manifestazioni artistiche in genere;

     e) promuove contatti tramite la Consulta con le Federazioni dei Molisani all'estero per raccogliere eventuali proposte, di iniziative culturali delle Federazioni stesse;

     f) promuove corsi di Formazione Professionale volti a qualificare e a riqualificare gli operatori e le guide turistiche, gli accompagnatori e tutto il personale del comparto turistico - alberghiero.

 

     Art. 5. Incentivi per la promozione turistica.

     1. La Regione Molise, ai fine di incoraggiare il flusso turistico - religioso dell'anno giubilare, attua le seguenti misure:

     a) incentivi a favore di società di trasporto che garantiscano collegamenti tra gli aeroporti o i porti di regioni limitrofe ed il Molise;

     b) incentivi agli operatori turistici per l'inserimento degli itinerari turistici - giubilari della Regione Molise;

     c) incentivi ad enti locali, cooperative, associazioni di volontariato e soggetti privati, per l'apertura al pubblico dei luoghi di culto, edifici dei centri storici musei, parchi archeologici e naturalistici della Regione, nonché per l'installazione e la gestione di stands, contigui o insistenti nel luoghi predetti per la piccola ristorazione e per la vendita di oggettistica artigianale, sacra e non, e di prodotti tipici molisani;

     d) incentivi a piccole e medie imprese che producono oggettistica, sacra e non, volta a divulgare la conoscenza dei luoghi e dei beni artistici e culturali della Regione Molise.

 

     Art. 6. Promozione dell'immagine della Regione.

     1. La Regione Molise programma tutte le strategie volte a pubblicizzare, a livello nazionale ed internazionale, il suo territorio attraverso una serie di interventi:

     a) una campagna pubblicitaria realizzata da esperti nel settore mediante l'uso di spots televisivi, annunci ed inserzioni sui principali periodici nazionali ed esteri;

     b) l'inserimento nelle principali reti di comunicazione internazionali e nazionali allo scopo di divulgare tempestivamente gli appuntamenti organizzati nella regione;

     c) la creazione di un "logo" artistico regionale in grado di caratterizzare immediatamente l'offerta turistica molisana, da utilizzarsi sui gadgets e su ogni tipo di pubblicazione locale;

     d) un arricchimento della segnaletica stradale, previo accordo con i responsabili della viabilità, tramite cartelloni di tipo artistico, in grado di guidare i visitatori in direzione dei luoghi meta di pellegrinaggio e dei siti culturali di particolare valenza;

     e) la pubblicazione di una guida turistica arricchita ed aggiornata della regione corredata da cartine tematiche riproducenti i più Interessanti percorsi storici, culturali e religiosi;

     f) la divulgazione dell'offerta turistica, affidata ad esperti del settore, coordinata dai competenti enti locali dagli EPT di Campobasso e di Isernia, e dall'Azienda Autonoma di Soggiorno di Termoli;

     g) un'immediata diffusione dei programmi regionali, previsti per il Giubileo del 2000, indirizzati a favore di un turismo scolastico e congressuale.

 

     Art. 7. Comitato tecnico - scientifico.

     1. La Giunta regionale delibera la creazione di un Comitato tecnico - scientifico, con valore consultivo, per esprimere pareri su tutte le iniziative inerenti la presente legge e sulla loro coordinazione operativa.

     2. Il Comitato tecnico - scientifico è così composto:

     1) Presidente della Giunta o Assessore alla Programmazione o suo delegato;

     2) il Sovrintendente per i beni A.A.A.S. del Molise o suo delegato;

     3) i Presidenti delle due Province;

     4) un unico rappresentante delle Associazioni di categoria dei Turismo;

     5) un esperto di comunicazione pubblicitaria;

     6) i membri laici del Comitato Paritetico Regionale;

     7) un rappresentante per ogni Diocesi molisana più un rappresentante dell'Abbazia di Montecassino.

     3. Al Comitato partecipano di diritto gli Assessori dei settori cui la legge si riferisce o loro delegati.

 

     Art. 8. Regolamento attuativo.

     1. La Giunta regionale, per la quantificazione degli incentivi di cui agli articoli precedenti e le modalità di attribuzione con le relative quote di compartecipazione economica per le iniziative degli Enti Locali e per le convenzioni per i privati, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, propone piani attuativi di settore d'intesa con la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 9. Programma delle iniziative.

     1. L'Assessorato alla Programmazione, sulla base dei pareri espressi dal Comitato tecnico - scientifico, stila il programma delle iniziative con la collaborazione degli Assessori di settore interessati ed avvia l'iter procedurale.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge che, per ragione di materia, sono finanziabili a norma di specifiche leggi regionali di settore, sono inclusi nei rispettivi piani di riparto dei fondi iscritti negli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000.

     2. Agli oneri relativi ad interventi non finanziabili ai sensi del comma 1 si fa fronte con legge di bilancio o con successiva legge di variazione del bilancio mediante istituzione di apposito capitolo di spesa.

 

     Art. 11. Durata della legge.

     1. Gli effetti della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo, a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.M., hanno validità fino al 31 dicembre 2000.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.