§ 2.11.11 - Legge Regionale 25 gennaio 1994, n. 2.
Provvedimenti a favore dell'agriturismo. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:25/01/1994
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di attività agrituristiche.
Art. 3.  Esercizio dell'agriturismo.
Art. 4.  Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche.
Art. 5.  Criteri e limiti dell'attività agrituristica.
Art. 6.  Norme igienico - sanitarie.
Art. 7.  Delega alle Province.
Art. 8.  Elenco degli operatori agrituristici.
Art. 9.  Disciplina amministrativa.
Art. 10.  Autorizzazione comunale.
Art. 11.  Obblighi amministrativi.
Art. 12.  Sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Art. 13.  Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.
Art. 14.  Formazione professionale.
Art. 15.  Promozione dell'offerta agrituristica.
Art. 16.  Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari.
Art. 17.  Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo all'agriturismo.
Art. 18.  Richiesta e liquidazione degli incentivi finanziari.
Art. 19.  Revoca dei benefici.
Art. 20.  Sanzioni.
Art. 21.  Disposizione abrogativa.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.11.11 - Legge Regionale 25 gennaio 1994, n. 2. [1]

Provvedimenti a favore dell'agriturismo. [2]

(B.U. n. 3 del 1 febbraio 1994).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, con gli indirizzi della politica agricola della Comunità economica europea (CEE), con il piano agricolo nazionale e con le direttive regionali di sviluppo, sostiene l'agricoltura anche promuovendo e disciplinando forme idonee di turismo nelle campagne (agriturismo), volte a:

     a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;

     b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;

     c) utilizzare al meglio il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;

     d) favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente;

     e) valorizzare i prodotti tipici;

     f) tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;

     g) sviluppare il turismo sociale e giovanile nell'ambito regionale;

     n) favorire i rapporti fra città e campagna.

 

     Art. 2. Definizione di attività agrituristiche.

     1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati; e dai loro familiari di cui all'articolo 230 - bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame che, comunque, rimangono principali.

     2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nell'osservanza delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

     3. Fra tali attività rientrano:

     a) l'ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;

     b) la somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

     c) l'organizzazione, a favore degli ospiti, di attività ricreative o culturali, nell'ambito dell'azienda.

     4. Ai fini di cui alla lettera b) sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

 

     Art. 3. Esercizio dell'agriturismo.

     1. Non può essere impiegato per lo svolgimento di attività agrituristiche personale non appartenente al nucleo familiare o non convivente, ovvero non impiegato dall'impresa in attività agricola aziendale. Tale disposizione non si applica alle cooperative.

     2. La qualifica di "operatore Agrituristico" e la denominazione "Azienda agrituristica" o "Agriturismo" devono essere usati esclusivamente dai soggetti scritti nell'elenco degli operatori agrituristici.

 

     Art. 4. Utilizzazione dei locali per attività agrituristiche.

     1. Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonchè gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

     2. La Regione nell'ambito del programma di cui all'articolo 11 [3] individua i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati, per attività agrituristiche, gli edifici destinati ad abitazione dall'imprenditore agricolo, che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in uno limitrofo.

     3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.

     4. Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti da destinare all'attività agrituristica sono quelli di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione da eseguire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

     5. Eventuali ampliamenti sono possibili nell'ambito delle norme urbanistiche vigenti.

 

     Art. 5. Criteri e limiti dell'attività agrituristica.

     1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica è consentita fino ad un limite massimo di 6 camere e 15 posti letto; tale limite può essere elevato a 15 camere e 40 posti letto quando la stessa attività viene svolta in forma associativa anche con locali dislocati in più aziende.

     2. L'ospitalità in spazi aperti, da destinare alla sosta di tende e di altri mezzi di soggiorno autonomo, è consentita in aziende di estensione non inferiore a un ettaro di superficie per un massimo di 3 piazzole e per non più di 15 persone.

     3. Se l'imprenditore agricolo si avvale dei due sistemi di ospitalità di cui ai commi 1 e 2, i limiti di ricettività sono ridotti rispettivamente di 1/3.

     4. I locali destinati ad alloggi agrituristici vanno arredati con decoro ed in maniera adeguata alle normali esigenze degli ospiti.

     5. La durata dell'attività agrituristica e l'eventuale suddivisione in periodi vanno indicate nella domanda di iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 6 e nella richiesta, prevista dall'articolo 7, di autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristica [4].

 

     Art. 6. Norme igienico - sanitarie.

     1. Le caratteristiche strutturali ed igienico - sanitarie degli edifici destinati all'attività agrituristica vanno adeguate a quelle previste dai regolamenti edilizi comunali per i locali di abitazione.

     2. Negli spazi aperti destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico - sanitari, la fornitura di acqua e di energia elettrica, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, attraverso impianti esterni oppure interni alle strutture edilizie dell'azienda agricola.

     3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

 

     Art. 7. Delega alle Province.

     1. Le funzioni amministrative, di cui agli articoli 17, 18 e 19 sono delegate alle Province.

     2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate osservano le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

     3. La Giunta Regionale esercita, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni Amministrative delegate.

     4. La Giunta Regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega.

 

     Art. 8. Elenco degli operatori agrituristici.

     1. E' istituito, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, l'elenco degli operatori agrituristici presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura.

     2. L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 10 [5].

     3. L'iscrizione è deliberata da una Commissione Regionale per l'Agriturismo, nominata con decreto del Presidente della Regione, la quale provvede alla tenuta dell'elenco. Il provvedimento di nomina può essere emesso anche in mancanza di alcune delle designazioni richieste purchè siano individuati la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.

     4. La Commissione Regionale per l'Agriturismo dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Regionale ed è composta da:

     a) il Presidente della Giunta Regionale o un'assessore da lui delegato con funzioni di presidente;

     b) gli assessori regionali all'agricoltura, al turismo e all'ambiente, o dai loro delegati;

     c) tre rappresentanti esperti designati dalle associazioni agrituristiche operanti nella regione;

     d) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     e) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative.

     5. Funge da segretario della Commissione per l'Agriturismo un dipendente dell'Assessorato all'Agricoltura.

     6. La domanda di iscrizione va indirizzata al Presidente della Commissione per l'Agriturismo di cui al comma 4 corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo e contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e delle attività che il richiedente intende svolgere.

     7. Non possono essere iscritti nell'elenco regionale coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 730 del 1985.

     8. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la Commissione, ove sussistano i requisiti, provvede alla iscrizione nell'elenco, dandone comunicazione agli interessati. Trascorso inutilmente detto termine, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego di iscrizione, è ammesso il ricorso in opposizione entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

     9. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata se non vi sono comunicazioni di cessazioni dell'attività da parte del titolare, o non sopravvengono le condizioni previste dall'art. 10 [6] per la revoca.

     10. Le autorizzazioni provvisorie, sino all'entrata in vigore della presente legge rilasciate dall'Assessore Regionale all'Agricoltura ai sensi dell'art. 6 della legge 730/85, rimangono valide.

     11. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4, estranei all'Amministrazione Regionale, competono, se ne ricorrono i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio e le indennità al trasferta nella misura ed alle condizioni stabilite per i dipendenti regionali della massima qualifica dirigenziale.

     12. Ai lavori della Commissione può assistere il Sindaco del Comune nel cui territorio ricade l'azienda Agrituristica.

 

     Art. 9. Disciplina amministrativa.

     1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare, al Sindaco del Comune ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare a scopo agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che s'intendono praticare nell'anno in corso.

     2. La domanda va corredata:

     a) della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo Unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;

     b) del certificato di sana e robusta costituzione fisica e idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva delle persone che la esercitano, rilasciato dal competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.);

     c) del parere favorevole del competente servizio dell'U.S.L. relativo all'idoneità dei locali da adibire all'attività agrituristica;

     d) della copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;

     e ) del certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6 [7];

     f) dell'autorizzazione del proprietario alla utilizzazione degli immobili per attività agrituristica, quando la richiesta viene avanzata dall'affittuario, dal colono o dal mezzadro del fondo.

 

     Art. 10. Autorizzazione comunale.

     1. Il sindaco provvede sulle domande di cui all'articolo 7, entro 60 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta [8].

     2. Il sindaco, entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza del termine senza pronuncia rilascia una autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

     3. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

     4. Al provvedimento di autorizzazione si applicano il quarto ed il quinto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     5. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

 

     Art. 11. Obblighi amministrativi.

     1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno va presentata al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che gli interessati si impegnano a praticare per l'anno successivo. In caso di inadempienza, s'intendono confermate le tariffe comunicate per l'anno precedente.

     2. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica, inoltre, si impegnano a:

     a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione;

     b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale, di cui all'articolo 8, nonchè le tariffe praticate [9];

     c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonchè le tariffe di cui al comma 1;

     d) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate;

     e) comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza degli ospiti mediante la consegna di appositi modelli;

     f) fornire al Comune interessato ed alla Regione, se richieste, tutte le informazioni relative al bilancio economico - finanziario dell'attività agrituristica.

 

     Art. 12. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di 5 giorni per violazione degli obblighi di cui alle lettere b) ed f) dell'articolo 9 e per un periodo massimo di giorni 30 per violazione degli obblighi di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso articolo 9 [10].

     2. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco, sempre con provvedimento motivato, qualora si accerti che l'interessato:

     a) non ha iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio della attività stessa, ovvero ha sospeso l'attività da almeno un anno;

     b) ha perduto i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 o il diritto di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 6 [11];

     c) ha subito, nel corso dell'anno solare, più sospensioni per violazione degli obblighi di cui alle lettere b), c), d) ed f) dell'articolo 9 [12];

     d) non ha rispettato il vincolo di destinazione di cui all'articolo 15, o eventuali provvedimenti di sospensione [13].

     3. I provvedimenti di sospensione e di revoca vanno comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     4. Il provvedimento di revoca è comunicato dal sindaco alla Regione, alla Provincia ed alle associazioni agrituristiche, al fine dell'aggiornamento dell'elenco in loro possesso nonchè della revoca e recupero degli eventuali contributi concessi.

     5. Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

     Art. 13. Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali.

     1. Il Consiglio Regionale, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva il programma agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale.

     2. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale; individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui al comma 2 dell'articolo 4, coordina le iniziative di studio, di ricerca e di promozione dell'offerta agrituristica e di formazione professionale; stabilisce i principi per la realizzazione dei piani integrati di interventi straordinari previsti dall'articolo 14 [14].

     3. Il programma è predisposto dalla Giunta Regionale sulla base delle proposte degli enti locali, sentite le associazioni e le organizzazioni agrituristiche operanti nella Regione, nonchè le organizzazioni professionali agricole.

     4. Ai fini della predisposizione del programma, nelle proposte degli enti locali vanno indicati:

     a) la perimetrazione delle zone d'intervento;

     b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;

     c) l'indicazione sintetica del patrimonio edilizio rurale esistente e suscettibile di utilizzazione agrituristica;

     d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico e artistico;

     e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande;

     f) le indicazioni, con appropriate illustrazioni, degli itinerari agrituristici.

     5. Il programma agrituristico è approvato dal Consiglio Regionale ed ha durata triennale.

     6. Il programma viene aggiornato annualmente sulla base dei risultati conseguiti e delle disponibilità finanziarie.

     7. Il programma è trasmesso al Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

 

     Art. 14. Formazione professionale.

     1. La Regione provvede alla formazione riqualificazione ed aggiornamento professionale degli:

     a) animatori agrituristici, per la promozione di iniziative agrituristiche e per l'assistenza alle stesse;

     b) operatori agricoli e dei loro familiari, per l'accoglimento del turismo.

     2. L'Assessorato regionale preposto alla formazione professionale, sentito l'Assessore all'Agricoltura, o su proposta dello stesso, promuove e coordina iniziative formative rivolte agli imprenditori agricoli e loro familiari e agli animatori agrituristici.

 

     Art. 15. Promozione dell'offerta agrituristica.

     1. La Regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, le iniziative per la formazione dell'offerta agrituristica regionale, attraverso idonee forme di pubblicità e di propaganda che mettono in evidenza le attività agrituristiche e le loro caratteristiche legate all'ambiente naturale, alla cultura ed alle tradizioni locali.

     2. La Regione sostiene, affidandone la realizzazione alle associazioni agrituristiche operanti nella stessa, anche progetti - pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale.

     3. Per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, previste nel programma regionale, sono concessi incentivi fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile.

     4. Per le iniziative di cui al comma 1 il contributo non può essere superiore a L. 8.000.000 per ciascun soggetto richiedente. Per le iniziative di cui al comma 2 il contributo non può essere superiore a L. 80.000.000 per ciascun progetto.

 

     Art. 16. Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari.

     1. Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni e, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalla vigente normativa regionale, per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche della zona, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica.

     2. Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla Regione, che interviene con un contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile, e per un massimo di 400 milioni.

 

     Art. 17. Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo all'agriturismo.

     1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed ai loro familiari che risultano iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, la Regione concede contributi per le seguenti iniziative:

     a) ristrutturazione e sistemazione di locali, cucine e stanze da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati censiti come rurali;

     b) adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori;

     c) realizzazione, nei fabbricati aziendali o sociali, di centri di commercializzazione per la vendita al dettaglio o per il consumo di prodotti agricoli tipici della zona;

     d) realizzazione di strutture sportive e di centri di servizio per la rivitalizzazione delle aree rurali, connesse e dimensionate all'attività agrituristica;

     e) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico - sanitari, idrici, termici, elettrici e telefonici, al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a), b), c) e d);

     f) arredamento dei locali utilizzati a scopo agrituristico;

     g) acquisto di cavalli al solo scopo di praticare l'agriturismo equestre, nel limite massimo di cinque capi per le aziende singole e di 10 capi per le aziende associate.

     2. I contributi in conto capitale per le iniziative di cui al punto 1 lettera a), b), c), d), e), f), g) sono fissati nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile, elevato al 50% nelle zone montane ed in quelle dichiarate svantaggiate delimitate rispettivamente ai sensi della legge 25 luglio n. 991 e della direttiva CEE n. 268/75.

     Il beneficio del 50% è elevato al 60% per gli interventi ricadenti almeno in una delle suddette zone, con altitudine s.l.m. superiore a 600 m., al 70% in quelle con altitudine superiore a 700 m. s.l.m., al 75% in quelle con altitudine superiore ad 800 m. s.l.m. Sono altresì concessi contributi in conto interessi alla misura del 50% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di credito agrario di miglioramento. Non può essere ammessa una spesa complessiva superiore a 150 milioni per le aziende singole e 250 milioni per le aziende associate, nè la somma tra contributi in conto capitale e contributi in conto interessi può superare la spesa ammissibile.

     3. Nella concessione dei contributi costituisce motivo di priorità:

     a) la collocazione dell'azienda in una delle zone considerate di maggiore interesse agrituristico e/o ricadenti nelle zone montane e/o svantaggiate di cui al comma 2;

     b) la realizzazione di progetti pilota a carattere sperimentale di cui all'articolo 15 comma 2;

     c) la residenza degli imprenditori agricoli in azienda e/o lo svolgere esclusivamente attività agricola;

     d) i giovani imprenditori agricoli aventi titolo, di età non superiore a 40 anni.

     4. Le provvidenze citate non sono cumulabili con quelle concesse, allo stesso titolo, da altri enti, dallo Stato o dalla CEE ai sensi dell'articolo 16 del regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985 e sue successive modifiche ed integrazioni.

     5. Le opere riguardanti i progetti speciali possono usufruire dei contributi regionali ad integrazione di quelli previsti dalla normativa nazionale o comunitaria, allorquando questa lo consente.

     6. Ai mutui di cui al comma 2, si applica il tasso di riferimento fissato, per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del Ministero del Tesoro.

     7. Il tasso agevolato, a carico del mutuatario, non può essere inferiore a quello minimo previsto dal terzo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     8. Ai mutui concessi, si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo Interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

     9. I locali, gli impianti e le attrezzature oggetto dei citati benefici sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale a decorrere dalla data di collaudo.

     10. La regione ogni anno trasmette al Ministero dell'Agricoltura e Foreste una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici e sugli incentivi erogati dalle Province.

     11. Le Province concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura determinata nel programma di cui all'art. 13.

 

     Art. 18. Richiesta e liquidazione degli incentivi finanziari.

     1. Le domande di richiesta di concessione di contributo in conto capitale e in conto interessi, riferite ad opere o ad acquisti da effettuare, vanno indirizzate all'Assessorato all Agricoltura e Foreste corredate dalla seguente documentazione:

     a) progetto completo (relazioni, disegni e computo metrico);

     b) certificati catastali di partita dell'intera azienda ed estratti di mappa degli immobili interessati ai miglioramenti;

     c) preventivo di spesa per gli arredi e le attrezzature;

     d) convenzione predisposta dalla Giunta Regionale sottoscritta con firma autenticata.

     2. Ad opere ultimate, i beneficiari devono inviare i seguenti documenti:

     a) stato finale delle opere realizzate;

     b) copia delle autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività per la quale si richiedono le provvidenze;

     c) dichiarazione del beneficiario di non aver usufruito, per le stesse iniziative, di contributi statali, regionali o comunitari;

     d) dichiarazione con la quale il beneficiario si obbliga a non distogliere dall'utilizzazione agrituristica, per almeno 10 anni dalla data del collaudo, i locali gli impianti e le attrezzature realizzate con il concorso finanziario regionale previsto dalla presente legge;

     e) documenti giustificativi delle spese, se richiesti.

     3. I contributi sono concessi dalla Giunta Regionale sulla base di apposita convezione predisposta dalla Giunta stessa che fisserà le modalità di erogazione delle provvidenze e gli obblighi degli operatori agrituristici.

 

     Art. 19. Revoca dei benefici.

     1. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, dispone la revoca dei benefici ed il recupero delle somme eventualmente erogate, nonchè delle spese e degli interessi, se [15]:

     a) l'iniziativa non è realizzata conformemente al progetto approvato ed entro i termini indicati nella deliberazione di concessione;

     b) sono accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa delle spese;

     c) viene mutata la destinazione dell'immobile prima della scadenza del termine decennale indicato nel comma 10 dell'articolo 15 [16];

     d) vengano rilevate violazioni delle norme edilizie e degli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 20. Sanzioni.

     1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L.      10.000.000 e all'immediata chiusura dell'azienda agrituristica.

     2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

     a) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 2;

     b) da L. 50.000 a L. 150.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 3, comma 1;

     c) da L. 500.000 a L. 1.500.000 nel caso di violazione dell'art. 3, comma 2;

     d) da L. 300.000 a L. 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'art. 11.

     3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi di cui al comma 2 viene disposta la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.

     4. Per l'applicazione delle suddette sanzioni si applicano le procedure previste dalla legge del 2 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 21. Disposizione abrogativa.

     1. La legge regionale 24 gennaio 1980, n. 3, è abrogata.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di nuovi capitoli di spesa con legge approvativa del bilancio 1994.

 

     Art. 23. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.

[2] In sede di approvazione sono stati introdotti gli artt. 3 e 7, la pubblicazione della legge non ha tenuto conto dello slittamento della numerazione degli articoli per cui la loro citazione risulta errata e viene segnalata.

[3] In realtà art. 13.

[4] Rispettivamente art. 8 e art. 9.

[5] In realtà art. 12.

[6] In realtà art. 12.

[7] In realtà art. 8.

[8] In realtà art. 9.

[9] In realtà art. 10.

[10] In realtà art. 11.

[11] In realtà art. 8.

[12] In realtà art. 11.

[13] In realtà art. 17.

[14] In realtà art. 16.

[15] In realtà art. 8.

[16] In realtà art. 17.