§ 2.11.2 - Legge Regionale 7 luglio 1977, n. 18.
Proroga della efficacia della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39, concernente norme sulla utilizzazione del territorio a scopo turistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 turismo ed attività alberghiera
Data:07/07/1977
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39 è prorogato al 31 dicembre 1978.
Art. 2.      Sono abrogati l'art. 5, l'art. 7 secondo comma e l'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39.
Art. 3.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.11.2 - Legge Regionale 7 luglio 1977, n. 18. [1]

Proroga della efficacia della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39, concernente norme sulla utilizzazione del territorio a scopo turistico.

(B.U. n. 13 del 16 luglio 1977).

 

Art. 1.

     Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39 è prorogato al 31 dicembre 1978.

     Qualora entro tale termine venga approvato il Piano Regionale di Assetto del Territorio, la presente legge ha efficacia sino alla data di approvazione del citato Piano.

 

     Art. 2.

     Sono abrogati l'art. 5, l'art. 7 secondo comma e l'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1975, n. 39.

     Le iniziative pubbliche e private ammesse dalla citata legge sono a totale carico degli enti abilitati a proporle.

 

     Art. 3.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.