Settore: | Codici regionali |
Regione: | Molise |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale |
Data: | 21/12/1992 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente normativa, si provvederà con legge annuale di bilancio regionale e tali oneri graveranno sui fondi dello [...] |
Art. 4. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a [...] |
§ 2.9.17 - Legge Regionale 21 dicembre 1992, n. 26. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5.
(B.U. n. 27 del 31 dicembre 1992).
1. Alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente normativa, si provvederà con legge annuale di bilancio regionale e tali oneri graveranno sui fondi dello stato destinati al finanziamento dell'agricoltura.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Legge abrogata dall'art. 1 della
[2] Aggiunge l'art. 4 bis alla
[3] Aggiunge l'art. 7 bis alla