§ 2.9.17 - Legge Regionale 21 dicembre 1992, n. 26.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:21/12/1992
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      1. Alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente normativa, si provvederà con legge annuale di bilancio regionale e tali oneri graveranno sui fondi dello [...]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a [...]


§ 2.9.17 - Legge Regionale 21 dicembre 1992, n. 26. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1978, n. 5.

(B.U. n. 27 del 31 dicembre 1992).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3.

     1. Alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente normativa, si provvederà con legge annuale di bilancio regionale e tali oneri graveranno sui fondi dello stato destinati al finanziamento dell'agricoltura.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 2000, n. 31, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 2 della stessa L.R. 31/2000.

[2] Aggiunge l'art. 4 bis alla L.R. 10 febbraio 1978, n. 5.

[3] Aggiunge l'art. 7 bis alla L.R. 10 febbraio 1978, n. 5.