§ 2.9.4 - Legge Regionale 2 settembre 1974, n. 15.
Proroga delle norme di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4, a favore dei lavoratori disoccupati che frequentano i corsi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 lavoro, cooperazione e formazione professionale
Data:02/09/1974
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4, concernenti l'integrazione dell'assegno giornaliero di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, sono prorogate a [...]
Art. 2.      All'onere presunto derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 5.000.000, si provvederà prelevando i fondi dal capitolo 3648 - parte uscite - del bilancio della Regione per [...]
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 2.9.4 - Legge Regionale 2 settembre 1974, n. 15. [1]

Proroga delle norme di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4, a favore dei lavoratori disoccupati che frequentano i corsi di addestramento professionale in preparazione dell'insediamento FIAT nel Molise nell'anno 1974.

(B.U. n. 28 del 18 settembre 1974).

 

Art. 1.

     Le disposizioni di cui alla legge regionale 16 febbraio 1972, n. 4, concernenti l'integrazione dell'assegno giornaliero di cui all'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, sono prorogate a favore dei lavoratori disoccupati frequentanti nel 1974 i corsi di addestramento professionale in preparazione dell'insediamento FIAT nel Molise.

 

     Art. 2.

     All'onere presunto derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 5.000.000, si provvederà prelevando i fondi dal capitolo 3648 - parte uscite - del bilancio della Regione per l'anno 1974 ed iscrivendoli al capitolo 645, avente per oggetto: "Attività di formazione e addestramento professionale a favore dei lavoratori che frequentano i corsi FIAT".

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.